Art. 36.
                        (Obbligo del segreto)


1.  I  componenti  del  Comitato  parlamentare per la sicurezza della
Repubblica,  i  funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
addetti  al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il
Comitato  oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di
servizio,   dell'attivita'   del  Comitato  sono  tenuti  al  segreto
relativamente  alle  informazioni acquisite, anche dopo la cessazione
dell'incarico.
2.  La  violazione del segreto di cui al comma 1 e' punita, salvo che
il  fatto costituisca piu' grave reato, a norma dell'articolo 326 del
codice  penale;  se  la  violazione e' commessa da un parlamentare le
pene sono aumentate da un terzo alla meta'.
3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene previste
dall'articolo  326  del  codice  penale  si  applicano  anche  a  chi
diffonde,  in  tutto  o  in parte, atti o documenti dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.
4.  Il  presidente  del  Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi
componenti,  denuncia  all'autorita' giudiziaria i casi di violazione
del segreto di cui al comma 1.
5.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  4,  qualora risulti
evidente  che  la violazione possa essere attribuita ad un componente
del  Comitato,  il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti
delle Camere.
6.  Ricevuta  l'informativa  di  cui  al comma 5, il Presidente della
Camera   cui   appartiene  il  parlamentare  interessato  nomina  una
commissione  di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei
gruppi di maggioranza e di opposizione.
7.  La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del
regolamento   della   Camera  di  appartenenza  e  riferisce  le  sue
conclusioni  al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia
stata  violazione  del segreto da parte del parlamentare interessato,
il  Presidente  della  Camera  di  appartenenza procede a sostituirlo
quale  componente  del  Comitato,  nel  rispetto  dei  criteri di cui
all'articolo  30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente
dell'altro ramo del Parlamento.
 
          Nota all'art. 36:
              - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
              «Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
          di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
          alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
          qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
              Se  l'agevolazione  e'  soltanto colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
              Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
          punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
          e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».