Art. 19. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 novembre  1996,  n.  615,  per  i
quali il produttore o il suo rappresentante  autorizzato  ha  redatto
una  dichiarazione  di  conformita'  secondo  la  procedura  di   cui
all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo,  entro  il  20
luglio 2007, continuano ad essere prodotti  ed  immessi  nel  mercato
fino al 20 luglio 2009. 
  2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 12 novembre  1996,  n.  615,  per  i
quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un  certificato  da
un organismo competente secondo la procedura di cui  all'articolo  7,
comma 2, di detto  decreto  legislativo  entro  il  20  luglio  2007,
continuano ad essere prodotti ed  immessi  nel  mercato  fino  al  20
luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la  immissione  nel
mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto. 
  3. Gli impianti fissi messi in servizio  dopo  il  20  luglio  2007
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto. 
  4. Gli organismi  competenti  riconosciuti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato pubblicato
il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007,  continuano  ad
operare  come  organismi  notificati  ai  sensi   dell'articolo   14,
limitatamente alle categorie  per  le  quali  e'  stato  ottenuto  il
riconoscimento,   per   quanto   rispondenti   a   quelle    previste
nell'allegato VIII, fino alla scadenza del  riconoscimento  stesso  e
comunque non oltre il 20 luglio 2009. 
  5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3  poste  in  essere  in
osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo  il
20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento
alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data  di
cui all'articolo 18, comma 1. 
  6. I procedimenti di riconoscimento degli  organismi  competenti  o
notificati, pendenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti secondo  le  nuove  disposizioni.  L'eventuale
regolarizzazione delle istanze avviene entro il termine di 60  giorni
dalla data di cui all'articolo 18, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 
                             NAPOLITANO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                    Bonino, Ministro per le politiche 
                              europee 
                                     Bersani, Ministro dello sviluppo 
                              economico 
                                    Gentiloni Silveri, Ministro delle 
                              comunicazioni 
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri 
                              Mastella, Ministro della giustizia 
                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
          Nota all'art. 19:
              - Per  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
          si vedano le note alle premesse.