Art. 10. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore 1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. 2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore; b) una certificazione dell'autorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali; d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali. 3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. 4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.