Art. 10. 
   Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore 
  1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo  9  si  sposta  per  la
prima volta da un altro Stato membro  sul  territorio  nazionale  per
fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i  casi
di urgenza, l'autorita' di cui all'articolo 5 con  una  dichiarazione
scritta, contenente informazioni sulla  prestazione  di  servizi  che
intende svolgere, nonche' sulla  copertura  assicurativa  o  analoghi
mezzi di protezione personale o  collettiva  per  la  responsabilita'
professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso  e
deve essere  rinnovata,  se  il  prestatore  intende  successivamente
fornire servizi temporanei o occasionali in  tale  Stato  membro.  Il
prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi  mezzo  idoneo
di comunicazione. 
  2. In occasione della prima prestazione,  o  in  qualunque  momento
interviene un mutamento  oggettivo  della  situazione  attestata  dai
documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve  essere  corredata
di: 
    a) un  certificato  o  copia  di  un  documento  che  attesti  la
nazionalita' del prestatore; 
    b) una certificazione dell'autorita' competente che  attesti  che
il  titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno  Stato  membro   per
esercitare le attivita'  in  questione  e  che  non  gli  e'  vietato
esercitarle, anche  su  base  temporanea,  al  momento  del  rilascio
dell'attestato; 
    c)  un  documento  che  comprovi  il  possesso  delle  qualifiche
professionali; 
    d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova
con qualsiasi mezzo che il prestatore ha  esercitato  l'attivita'  in
questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; 
    e) per le professioni nel settore della  sicurezza  la  prova  di
assenza di condanne penali. 
  3. Per i cittadini  dell'Unione  europea  stabiliti  legalmente  in
Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera  b)  e'  rilasciato,  a
richiesta  dell'interessato  e  dopo  gli   opportuni   accertamenti,
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. 
  4. Il  prestatore  deve  informare  della  sua  prestazione,  prima
dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di
previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.  La
comunicazione,  che  non  comporta  obblighi  di  iscrizione   o   di
contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.