Art. 11. 
                        Verifica preliminare 
  1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in
materia  di  pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
beneficiano del riconoscimento ai sensi  del  titolo  III,  capo  IV,
all'atto della prima prestazione  di  servizi  le  Autorita'  di  cui
all'articolo 5 possono procedere ad  una  verifica  delle  qualifiche
professionali  del  prestatore  prima  della  prima  prestazione   di
servizi. 
  2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare
danni gravi per  la  salute  o  la  sicurezza  del  destinatario  del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore. 
  3.  Entro  un  mese  dalla  ricezione  della  dichiarazione  e  dei
documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa
il prestatore che non sono necessarie verifiche  preliminari,  ovvero
comunica l'esito del controllo ovvero, in  caso  di  difficolta'  che
causi un ritardo, il motivo del ritardo e  la  data  entro  la  quale
sara' adottata la decisione  definitiva,  che  in  ogni  caso  dovra'
essere  adottata  entro  il  secondo  mese  dal   ricevimento   della
documentazione completa. 
  4.  In  caso  di   differenze   sostanziali   tra   le   qualifiche
professionali del prestatore e la formazione  richiesta  dalle  norme
nazionali, nella misura in cui tale differenza sia  tale  da  nuocere
alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il  prestatore  puo'
colmare tali differenze attraverso il superamento  di  una  specifica
prova attitudinale,  con  oneri  a  carico  dell'interessato  secondo
quanto previsto dall'articolo 25.  La  prestazione  di  servizi  deve
poter essere effettuata  entro  il  mese  successivo  alla  decisione
adottata in applicazione del comma 3. 
  5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente
entro il termine fissato nei  commi  precedenti,  la  prestazione  di
servizi puo' essere effettuata.