Art. 12. 
                        Titolo professionale 
  1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei  casi  in
cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la
prestazione di servizi e'  effettuata  con  il  titolo  professionale
previsto dalla normativa italiana. 
  2. In tutti gli altri casi la  prestazione  e'  effettuata  con  il
titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche'  un
siffatto titolo  regolamentato  esista  in  detto  Stato  membro  per
l'attivita' professionale di cui trattasi. 
  3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o
in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento. 
  4. Nei casi in cui il  suddetto  titolo  professionale  non  esista
nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo
di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue  ufficiali
di detto Stato membro.