Art. 12. Titolo professionale 1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana. 2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attivita' professionale di cui trattasi. 3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento. 4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.