Art. 13. 
                        Iscrizione automatica 
  1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10,  comma  1,  e'
trasmessa  dall'autorita'  competente  di  cui  all'articolo   5   al
competente  Ordine  o  Collegio  professionale,  se  esistente,   che
provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli  albi
istituiti e tenuti presso  i  consigli  provinciali  e  il  consiglio
nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. 
  2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma  1,  e  di
cui al titolo III, capo IV,  contestualmente  alla  dichiarazione  e'
trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2. 
  3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per  la  durata  di
efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1. 
  4. L'iscrizione all'ordine non comporta  l'iscrizione  ad  enti  di
previdenza obbligatoria.