Art. 13. Iscrizione automatica 1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. 2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2. 3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1. 4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.