Art. 14. 
                Cooperazione tra autorita' competenti 
  1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento
e la buona condotta del prestatore,  nonche'  l'assenza  di  sanzioni
disciplinari o penali di carattere  professionale  sono  richieste  e
assicurate dalle autorita' di cui all'articolo 5. 
  2. Le autorita' di  cui  all'articolo  5  provvedono  affinche'  lo
scambio di tutte  le  informazioni  necessarie  per  un  reclamo  del
destinatario  di   un   servizio   contro   un   prestatore   avvenga
correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.