Art. 14. Cooperazione tra autorita' competenti 1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorita' di cui all'articolo 5. 2. Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.