Art. 15. Informazioni al destinatario della prestazione 1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro; b) se l'attivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita' di vigilanza; c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito; e) se il prestatore esercita un'attivita' soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.
Nota all'art. 15: - La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.