Art. 15. 
           Informazioni al destinatario della prestazione 
  1. Nei casi in cui la  prestazione  e'  effettuata  con  il  titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento o con il  titolo  di
formazione del prestatore, il  prestatore  e'  tenuto  a  fornire  al
destinatario del servizio, in  lingua  italiana  o  in  altra  lingua
comprensibile   dal   destinatario   del   servizio,   le    seguenti
informazioni: 
    a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale  o  in
un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il  suo
numero d'iscrizione o un  mezzo  d'identificazione  equivalente,  che
appaia in tale registro; 
    b) se l'attivita' e' sottoposta a  un  regime  di  autorizzazione
nello Stato membro di  stabilimento,  gli  estremi  della  competente
autorita' di vigilanza; 
    c) l'ordine professionale, o analogo  organismo,  presso  cui  il
prestatore e' iscritto; 
    d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo
di formazione del prestatore e  lo  Stato  membro  in  cui  e'  stato
conseguito; 
    e) se il prestatore esercita un'attivita'  soggetta  all'IVA,  il
numero d'identificazione IVA di cui agli articoli  214  e  215  della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,  relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
    f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi  mezzi
di   tutela   personale   o   collettiva   per   la   responsabilita'
professionale. 
 
          Nota all'art. 15: 
              - La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          11 dicembre 2006, n. L 347.