Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.