Art. 15. 
                             Cessazione 
  1.  La  cessazione  dello  status  di  protezione  sussidiaria   e'
dichiarata su  base  individuale  quando  le  circostanze  che  hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono  mutate  in  misura
tale che la protezione non e' piu' necessaria. 
  2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le
mutate  circostanze  abbiano  natura  cosi'   significativa   e   non
temporanea che la  persona  ammessa  al  beneficio  della  protezione
sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno  grave
di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.