Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura
tale che la protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le
mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non
temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione
sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave
di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.