Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto
della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso menzionati.
Nota all'art. 16:
- Per i riferimenti alla legge n. 848 del 1957, si
vedano le note all'art. 2.