Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita'
a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di
cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.