Art. 8.
 Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici

  1.  Ai  fini  del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione  sanitaria  connessi alla stipula degli accordi con le
strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario  nazionale,  all'art.  8-quinquies,  comma  2,  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
    "e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto
del  limite  di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni  concordato  ai  sensi della lettera d) prevedendo che in
caso  di  incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel  corso  dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni  di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni   remunerate,   di   cui  alla  lettera  b),  si  intende
rideterminato  nella  misura  necessaria  al  mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,   nel  rispetto  dell'equilibrio  economico  finanziario
programmato.".
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni
sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia'  sottoscritti  per  l'anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
      3.  All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Con cadenza
triennale  a  far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed
eventuale  aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente
periodo,  e  comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31
dicembre  2008,  si  procede all'aggiornamento delle tariffe massime,
anche  attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,
sentite  le  societa'  scientifiche  e  le  associazioni di categoria
interessate.".