Art. 9. 
            Proroghe e disposizioni in materia di farmaci 
 
  1.  Gli   effetti   della   facolta'   esercitata   dalle   aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione  del  5  per
cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma  796,  lettera  g),
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  sono  prorogati  fino  al  31
dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e,
conseguentemente, dei budget  assegnati  alle  predette  aziende,  in
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente  al  periodo
marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i  versamenti
finanziari da parte delle singole aziende alle  regioni,  secondo  la
procedura previste dalla predetta lettera  g),  sono  fissate  al  20
marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date  di  scadenza
per l'invio degli atti  che  attestano  il  versamento  alle  singole
regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22  settembre
2008. 
  2.   Al   fine   di   consentire    alle    competenti    autorita'
dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre  di  necessari
elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato  farmaceutico,  le
aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  di  medicinali  non  soggetti   a   prescrizione   medica,
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219,  sono  tenute  a  comunicare  al  Ministero  della  salute  e
all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con  il
quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In
caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica  la
sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.