Art. 33. 
 
  Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta 
  1. Nel procedimento di revoca  o  di  cessazione  dello  status  di
protezione internazionale, l'interessato deve godere  delle  seguenti
garanzie: 
    a) essere informato per iscritto  che  la  Commissione  nazionale
procede al nuovo  esame  del  suo  diritto  al  riconoscimento  della
protezione internazionale e dei motivi dell'esame; 
    b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio  personale  a
norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una  dichiarazione  scritta,  i
motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato. 
  2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica
in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al
capo II. 
  3. Nel caso di decisione di revoca o  cessazione  degli  status  di
protezione  internazionale  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 32, comma 3.