Art. 13.
                       (Norma di adeguamento)

   1. L'autorita' centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e
27, paragrafo 2, della Convenzione e' il Ministro della giustizia.
   2. Il  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro della
giustizia,  individua  il  punto  di  contatto di cui all'articolo 35
della Convenzione.