Art. 13. (Norma di adeguamento) 1. L'autorita' centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione e' il Ministro della giustizia. 2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.