Art. 14.
                         (Entrata in vigore)

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana  .  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

              Il Presidente del Senato della Repubblica
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MARINI

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Scotti, Ministro della giustizia
                              Gentiloni   Silveri,   Ministro   delle
                              comunicazioni
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Scotti