Art. 28. 
                Oggetto della valutazione dei rischi 
 
  1. La valutazione di cui all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e  delle  sostanze  o
dei preparati  chimici  impiegati,  nonche'  nella  sistemazione  dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la  sicurezza  e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti  gruppi  di
lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli
collegati  allo  stress   lavoro-correlato,   secondo   i   contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,  e  quelli  riguardanti  le
lavoratrici in stato  di  gravidanza,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  nonche'  quelli  connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 
  2. Il documento di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
redatto a conclusione della valutazione,  deve  avere  data  certa  e
contenere: 
    a) una relazione sulla valutazione  di  tutti  i  rischi  per  la
sicurezza e la salute durante  l'attivita'  lavorativa,  nella  quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
    b) l'indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di  protezione
attuate e dei  dispositivi  di  protezione  individuali  adottati,  a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera
a); 
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire  il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri; 
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza o di quello territoriale e del  medico  competente  che  ha
partecipato alla valutazione del rischio; 
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono  i
lavoratori  a  rischi  specifici  che  richiedono  una   riconosciuta
capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione  e
addestramento. 
  3. Il contenuto del documento di  cui  al  comma  2  deve  altresi'
rispettare le  indicazioni  previste  dalle  specifiche  norme  sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli  del  presente
decreto. 
 
          Nota all'art. 28:
              - Il  testo  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge  8 marzo  2000,  n. 53),
          e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 aprile 2001, n.
          96, supplemento ordinario.