Art. 30.
               Modelli di organizzazione e di gestione

  1.  Il  modello  di  organizzazione  e  di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica  di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema  aziendale  per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
    a)  al  rispetto  degli  standard  tecnico-strutturali  di  legge
relativi  a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici;
    b)  alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso,  gestione  degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
   e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
    f)  alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure  e  delle  istruzioni  di  lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
    g)   alla   acquisizione   di   documentazioni  e  certificazioni
obbligatorie di legge;
    h)  alle  periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia
delle procedure adottate.
  2.  Il  modello  organizzativo  e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1.
  3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attivita'  svolta,  un'articolazione  di  funzioni  che  assicuri  le
competenze   tecniche   e   i   poteri  necessari  per  la  verifica,
valutazione,  gestione  e  controllo  del rischio, nonche' un sistema
disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
  4.  Il  modello  organizzativo  deve  altresi'  prevedere un idoneo
sistema  di  controllo  sull'attuazione  del  medesimo  modello e sul
mantenimento  nel  tempo  delle  condizioni di idoneita' delle misure
adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo
devono    essere   adottati,   quando   siano   scoperte   violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene   sul   lavoro,   ovvero   in   occasione   di   mutamenti
nell'organizzazione   e  nell'attivita'  in  relazione  al  progresso
scientifico e tecnologico.
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i modelli di organizzazione
aziendale  definiti  conformemente  alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre  2001  o  al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi  ai  requisiti  di  cui  al  presente  articolo per le parti
corrispondenti.  Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
  6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente  articolo  nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
 
          Nota all'art. 30:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001,
          si veda nota alle premesse.