Art. 8.
                 Natanti registrati in Stati esteri

  1.  Per  i  natanti  registrati  in  Stati  esteri  e  per i motori
amovibili  di  cui  all'articolo 123,  comma 3, del Codice, muniti di
certificato  di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero,  che  circolano  temporaneamente nelle acque territoriali
soggette  alla  sovranita'  della  Repubblica  italiana, l'obbligo di
assicurazione  della  copertura  assicurativa  per la responsabilita'
civile  verso  i  terzi  per  la durata della permanenza in Italia si
considera assolto:
    a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica, autorizzata ad
esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
    b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  in  uno  Stato  membro, abilitata ad esercitare in
Italia  in  regime  di  stabilimento  o di liberta' di prestazione di
servizi  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
    c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  in  uno  Stato terzo, autorizzata ad esercitare in
Italia    in    regime    di   stabilimento   l'assicurazione   della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
natanti;
    d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con   sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  abilitata  ad
esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in
regime  di  libera  prestazione  di  servizi  nello  Stato  estero di
registrazione del natante;
    e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con
sede   legale  nello  Stato  di  registrazione  del  natante,  e  ivi
autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia
stipulato  con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita
convenzione  che  obblighi  quest'ultima  a  provvedere, nei limiti e
nelle  forme  stabilite  dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei
maggiori  massimali  previsti  dal  contratto  di  assicurazione  che
rientra  nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la
legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.
  2.  Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o
abilitata  ad  esercitare  nel  territorio della Repubblica trasmette
all'ISVAP  la convenzione, corredata del certificato di assicurazione
predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.
 
          Nota agli articoli 7 e 8:

              - Per  il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del
          decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, si veda la
          nota alle premesse.