Art. 9.
              Certificato di assicurazione comprovante
              l'esistenza della copertura assicurativa

  1.   In   esecuzione   della   convenzione   stipulata   ai   sensi
dell'articolo 8,  comma 1,  lettera e),  l'impresa  di  assicurazione
autorizzata   nello  Stato  di  registrazione  del  natante  rilascia
all'assicurato  un  certificato di assicurazione attestante la valida
ed  efficace  assicurazione  di  responsabilita'  civile  per i danni
cagionati   a   terzi  dalla  navigazione  del  natante  nelle  acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana.
  2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su
carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana:
    a) gli  estremi  identificativi  della convenzione stipulata e la
data dell'approvazione da parte dell'ISVAP;
    b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato;
    c) il numero di polizza;
    d) gli  estremi  identificativi  del natante ed in particolare la
potenza  del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il
marchio e il numero del motore;
    e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
    f) la  denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata
stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
      1)  di  provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali
di  legge,  o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di
assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante,
come  identificato  nel  certificato  di  assicurazione,  nelle acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana;
      2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative
al risarcimento dei danni predetti;
    g) il periodo di validita' del certificato;
    h) la  ragione  sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata
nello   Stato   di   registrazione   del   natante  e  la  firma  del
rappresentante legale.