Art. 10.
       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

  1.  Al  comma  355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    "c-ter)  infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle
reti  di  telecomunicazione,  sulla base di programmi predisposti dal
Ministero dello sviluppo economico.".