Art. 7
                  "Strategia energetica nazionale"
        e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  definisce  la "Strategia energetica nazionale",
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
    a)   diversificazione   delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
    b)  miglioramento  della  competitivita'  del  sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
    c)    promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
    d)   realizzazione   nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
    e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
    f)   sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
    g)  garanzia  di  adeguati  livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
  2.  Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
  3.  Anche  al  fine  della  realizzazione degli obiettivi di cui al
comma  1 il Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31
dicembre  2009,  di  uno  o piu' accordi con Stati membri dell'Unione
Europea  o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del
settore  dell'energia  nucleare, al fine di contenere le emissioni di
CO2    e    garantire   la   sicurezza   e   l'efficienza   economica
dell'approvvigionamento  e  produzione  di energia, in conformita' al
Regolamento  (CE)  n.  1504/2004  del  19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom  del  29  aprile  2004,  alla  Decisione 2004/294/CE
dell'8  marzo  2004  e  alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26
giugno 2003.
  2.  Gli  accordi  potranno  prevedere  modelli  contrattuali  volti
all'ottenimento  di  forniture di energia nucleare a lungo termine da
rendere,  con  eventuali  interessi,  a  conclusione  del processo di
costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
  3.  Gli  accordi  potranno  definire,  conseguentemente,  tutti gli
aspetti  connessi  della  normativa,  ivi  compresi  l'assetto  e  le
competenze  dei  soggetti  pubblici operanti nei sistemi dell'energia
nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le
disposizioni  vigenti,  nel rispetto delle competenze delle Regioni a
statuto  speciale  e  delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.