Art. 8
  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  1991,  n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  si  applica  fino  a quando il Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, del territorio e
del  mare,  non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di
rischi  apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2, pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.