Art. 9
         Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  "puo'  essere" sono modificate con le parole: "e'
adottato";
    b)  al  primo  periodo,  dopo  le parole "a due punti percentuali
rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma  2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.