Art. 10.
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas
definisce  le  modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di
utenza,  nonche'  le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali  ai  fini  dell'erogazione  dei servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas,  nel  caso  di
inosservanza  dei  propri  provvedimenti, applica l'articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il  gas  provvede  inoltre  affinche'  la
regolazione  dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo
esclusivo  riferimento  all'energia  elettrica  scambiata con la rete
elettrica  sul  punto  di  connessione.  In  tale ambito, l'Autorita'
prevede  meccanismi  di  salvaguardia per le realizzazioni avviate in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Le  disposizioni  per  lo  svolgimento di attivita' nel settore
verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui
all'articolo  1,  commi  34  e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n.
239,  e  successive  modifiche,  si applicano anche alla fornitura di
servizi energetici.
 
          Note all'art. 10:
              - Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995,
          n. 481 si vedano le note all'art. 7.
              -   I  commi 34  e  34-bis  dell'art.  1,  della  legge
          23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano:
              «34.  Al  fine  di garantire un'effettiva concorrenza e
          pari  opportunita'  di  iniziativa  economica,  le  imprese
          operanti  nei  settori della vendita, del trasporto e della
          distribuzione  dell'energia  elettrica  e del gas naturale,
          che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
          servizi  pubblici  locali  ovvero  la  gestione delle reti,
          degli  impianti  e  delle altre dotazioni infrastrutturali,
          possono   svolgere   attivita'  nel  settore  verticalmente
          collegato   o   contiguo   dei  servizi  post-contatore  di
          installazione,  assistenza e manutenzione nei confronti dei
          medesimi  utenti  finali del servizio pubblico, avvalendosi
          di  societa'  separate,  partecipate  o controllate, ovvero
          operanti   in  affiliazione  commerciale,  per  l'esercizio
          indiretto  dei  medesimi  servizi  di  post-contatore,  non
          possono   applicare   condizioni  ne'  concordare  pratiche
          economiche,  contrattuali,  pubblicitarie  ed organizzative
          atte  a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
          direttamente  concorrenti  nel medesimo settore dei servizi
          post-contatore  e rendono accessibili alle medesime imprese
          i  beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi
          di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
          svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
              34-bis.  Alle  imprese  di cui al comma 34 operanti nei
          settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  si
          applicano  le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter,
          2-quater,  2-quinquies  e  2-sexies dell'art. 8 della legge
          10 ottobre 1990, n. 287.».