Art. 25
                Ferrovie e trasporto pubblico locale

  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo  per  gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di  960  milioni  di  euro  per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  si provvede alla ripartizione del
fondo  e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
  2.  Per  assicurare  i  necessari  servizi  ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato  e  delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata  la  spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010  e  2011.  L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  che devono rispondere a
criteri  di  efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio  dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori  risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di  servizio  di  competenza,  nonche'  per garantire che, per l'anno
2009,  non  vi  siano  aumenti  tariffari  nei  servizi  di trasporto
pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  da  emanarsi  entro  30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per
i diversi contratti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture  ai  sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4.  Ferrovie  dello  Stato  s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  una  relazione  sui risultati della
attuazione  del  presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al  15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
  5.  Gli  importi  oggetto  di recupero conseguenti all'applicazione
delle  norme  dell'articolo  24  sono  riassegnati  ad  un  Fondo  da
ripartire  tra  gli  enti  pubblici  territoriali  per le esigenze di
trasporto   locale,   non   ferroviario,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la Conferenza Unificata,
sulla  base  di  criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti  che  destinano  le  risorse  al  miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.