Art. 26
                Privatizzazione della societa' Tirrenia

  1.   Al   fine  di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa'  da  questa  controllate,  e la stipula delle convenzioni ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte   della   Commissione   Europea   della   compatibilita'  della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 1, pari a 65
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2009,  2010 e 2011, si
provvede  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla   realizzazione   di   infrastrutture   ai  sensi  dell'articolo
6-quinquies  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge  6  agosto  2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare
gli  effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di
euro  per  l'anno  2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni
per l'anno 2011.
  3.  All'articolo  57  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito  con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.";
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati.