Art. 9. 
 
 
          Versamento delle sanzioni e comandi di personale 
 
 
  1. Il  termine  per  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145,  e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta  giorni.  Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione,  sul  conto  di  tesoreria  intestato   all'Autorita',   da
destinare a spese di carattere non continuativo e  non  obbligatorio;
la parte di sanzione eccedente il  predetto  importo  e'  versata  al
bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla  legislazione
vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
avente natura non regolamentare, in relazione a  specifiche  esigenze
dell'Autorita'. 
  2. I comandi di personale previsti da  specifiche  disposizioni  di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20  luglio  2004,
n. 215.