Art. 11. 
 
 
Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di
                        rilascio di garanzie 
 
 
  1. I soggetti che  intendono  esercitare  l'attivita'  rilascio  di
garanzie  nei  confronti  del   pubblico   devono   essere   iscritti
nell'elenco generale e, oltre a  rispettare  le  condizioni  previste
nell'art.  106  del  Testo  unico,  devono  soddisfare   i   seguenti
requisiti: 
   a) costituzione in forma di societa' per azioni; 
   b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5  milioni.  Il
capitale sociale deve essere investito  in  attivita'  liquide  o  in
titoli di pronta liquidabilita',  entrambi  depositati  su  un  unico
conto costituito presso una succursale  operante  in  Italia  di  una
banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilita' si intendono titoli di  debito  negoziati  su  mercati
regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della  finanza.
Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del  bilancio
secondo i principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS),  al  valore
equo. 
   c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni; 
   d)  oggetto  sociale   che   preveda   espressamente   l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 
  2. I  requisiti  indicati  al  precedente  comma  1  devono  essere
mantenuti in via continuativa  per  tutto  il  periodo  di  attivita'
dell'intermediario finanziario. In caso di  riduzione  dei  requisiti
patrimoniali  al  di  sotto  dei  limiti  fissati  dal  primo  comma,
l'intermediario e' tenuto a reintegrarli entro 30 giorni. 
  3. Gli intermediari finanziari iscritti nel  solo  elenco  generale
non possono avere per oggetto sociale esclusivo  o  svolgere  in  via
prevalente o  rilevante  l'attivita'  di  rilascio  di  garanzie  nei
confronti del pubblico. 
  4. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  10,  comma  3  gli
intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere  alla  Banca
d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio  annuale  e  una
situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalita'  dalla
stessa indicate. La situazione semestrale,  sottoscritta  dall'organo
amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare  l'ammontare
totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale  delle  attivita'
dello  stato  patrimoniale,  l'ammontare  dei  ricavi  prodotti   dal
rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di
riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio  delle  garanzie
nel periodo di riferimento. 
  5. Qualora dal bilancio o dalla  situazione  dei  conti  semestrale
risulti l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di  rilascio  di
garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attivita'  nei
limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione
alla Banca d'Italia, e, nel  frattempo,  non  puo'  rilasciare  nuove
garanzie. 
  6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attivita'
di rilascio di garanzie,  l'intermediario  finanziario  e'  tenuto  a
darne pronta  comunicazione  alla  Banca  d'Italia;  deve,  altresi',
ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti entro  sessanta  giorni,
dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia  e,  nel  frattempo,
non puo' rilasciare nuove garanzie. 
  7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie: 
   a)  rilasciate  a  favore  di  banche  o  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco  speciale,  in  relazione  alla  concessione  di
finanziamenti; 
   b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili  ad
altra attivita' svolta dall'intermediario finanziario.