Art. 11. Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di rilascio di garanzie 1. I soggetti che intendono esercitare l'attivita' rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell'art. 106 del Testo unico, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) costituzione in forma di societa' per azioni; b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilita' si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo. c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni; d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attivita' dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l'intermediario e' tenuto a reintegrarli entro 30 giorni. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3 gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio annuale e una situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalita' dalla stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale delle attivita' dello stato patrimoniale, l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio delle garanzie nel periodo di riferimento. 5. Qualora dal bilancio o dalla situazione dei conti semestrale risulti l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia, e, nel frattempo, non puo' rilasciare nuove garanzie. 6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attivita' di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario e' tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresi', ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non puo' rilasciare nuove garanzie. 7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie: a) rilasciate a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, in relazione alla concessione di finanziamenti; b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attivita' svolta dall'intermediario finanziario.