Art. 11
    Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad
avviare  e  realizzare  in  termini  di  somma  urgenza  un  piano di
verifiche  speditive  finalizzate  alla  realizzazione  di interventi
volti  alla  riduzione  del  rischio sismico di immobili, strutture e
infrastrutture  prioritariamente  nelle  aree dell'Appennino centrale
contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente
decreto.  La  realizzazione  delle  predette  verifiche  ha  luogo in
collaborazione   con  gli  enti  locali  interessati  e  puo'  essere
realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra
amministrazione  od ente pubblico operante nei territori interessati.
A  tale  fine  e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza
degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di
cui al presente comma determina l'inutilizzabilita' dell'immobile.
  2.  Con  provvedimenti  adottati  ai sensi dell'articolo 1, vengono
individuate  le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e
le  modalita'  operative,  nonche'  stabiliti  i criteri di priorita'
degli interventi.
  3.  Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei
predetti   interventi  le  risorse  necessarie  anche  attraverso  le
opportune   variazioni  di  bilancio,  ai  sensi  della  legislazione
vigente.  Nel  caso  di  insufficienza delle risorse disponibili, gli
interventi  predetti  sono realizzati a valere sulle risorse previste
ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
  4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a
seguito  delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo e'
concesso,  ai  soggetti  privati  indicati  al  comma  1,  un credito
d'imposta  nel  limite  di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro
151.600.000  per  l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli
anni  2012,  2013  e  2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di
euro  50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle
spese  sostenute  entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a
carico  del  contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del
medesimo  credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non
spetta  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  74 del testo unico delle
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  5.  Il  credito  d'imposta maturato in relazione agli interventi di
cui  al  comma  1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute
per  interventi  edilizi del medesimo tipo, e' utilizzabile in cinque
quote  costanti  di  pari  importo  e deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
  6.  Per  i  soggetti  titolari di partita IVA il credito di imposta
puo'  essere  fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, non concorre alla
formazione  del  reddito,  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  agli  articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917. La quota annuale del credito
d'imposta  non  utilizzata  in tutto o in parte in compensazione puo'
essere chiesta anche a rimborso.
  7.  Per  le  persone  fisiche non titolari di partita IVA, la quota
annuale   del   credito  di  imposta  e'  utilizzata  in  diminuzione
dell'imposta  netta  determinata  ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico  delle  imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta
quota  e'  superiore  a quello dell'imposta netta, il contribuente ha
diritto,  a  sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze da
adottare  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma 2 sono fissate le
modalita' di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
  9.  Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica
la  disposizione  dell'articolo  1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
  10.  Il  credito  d'imposta  puo'  essere fruito esclusivamente nel
rispetto   dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.