Art. 15.
             (Finanziamento delle citta' metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2
e  in  coerenza  con  i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e'
assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane
mediante    l'attribuzione    ad   esse   dell'autonomia   impositiva
corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali
e  il  contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le
cui  funzioni  sono  trasferite,  anche  attraverso l'attribuzione di
specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia
di  entrata  e  di  spesa  in misura corrispondente alla complessita'
delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle
citta'  metropolitane  tributi  ed  entrate  propri, anche diversi da
quelli  assegnati  ai  comuni,  nonche'  disciplina la facolta' delle
citta'   metropolitane   di   applicare   tributi   in  relazione  al
finanziamento  delle  spese  riconducibili  all'esercizio  delle loro
funzioni  fondamentali,  fermo restando quanto previsto dall'articolo
12, comma 1, lettera d).