Art. 42.
            (Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

  1.  All'articolo  5  della  legge  21  luglio  2000,  n.  205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e,
con  proprio  decreto,  fissa  la trattazione dei relativi giudizi. I
provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al
collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle
spese";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Al  fine  di  accelerare  la  definizione  dei  giudizi, i
presidenti  delle  sezioni  giurisdizionali  regionali  procedono, al
momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati,
alla  sua  assegnazione  ad  uno  dei giudici unici delle pensioni in
servizio presso la sezione".
  2.  All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presidente della
Corte  puo' disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi
che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme
dalle  sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che
presentano  una questione di massima di particolare importanza. Se la
sezione   giurisdizionale,  centrale  o  regionale,  ritiene  di  non
condividere  il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite,
rimette  a  queste  ultime,  con ordinanza motivata, la decisione del
giudizio".
 
          Note all'art. 42:
             -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 luglio
          2000,   n.   205  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia
          amministrativa),   cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             «Art.  5 (Giudice unico delle pensioni). - 1. In materia
          di  ricorsi  pensionistici, civili, militari e di guerra la
          Corte  dei  conti,  in primo grado, giudica in composizione
          monocratica,   attraverso   un  magistrato  assegnato  alla
          sezione    giurisdizionale    regionale    competente   per
          territorio,  in funzione di giudice unico. Il giudice unico
          fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con
          proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
          I   provvedimenti   cautelari   del   giudice   unico  sono
          reclamabili  innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui
          rigetti il reclamo, condanna alle spese.
             1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi,
          i   presidenti   delle  sezioni  giurisdizionali  regionali
          procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo
          criteri  predeterminati,  alla  sua assegnazione ad uno dei
          giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
             2.  Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano
          gli  articoli  420,  421,  429,  430  e  431  del codice di
          procedura civile.
             3.  Nel  caso  in  cui il ricorrente risulti deceduto il
          giudice  dichiara  interrotto  il  giudizio  e  dispone  la
          comunicazione   agli  eredi  ovvero  la  pubblicazione  del
          relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
          anagrafici   del   ricorrente,  il  numero  del  ricorso  e
          l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
          termine di novanta giorni a pena di estinzione. [Gli avvisi
          sono  pubblicati  gratuitamente].  Se  nessuno  degli eredi
          provvede  a  riassumere  il  giudizio  entro novanta giorni
          dalla  pubblicazione  del  suddetto  avviso  il giudizio e'
          dichiarato estinto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del
          decreto-legge  15  novembre  1993,  n. 453 (Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          gennaio  1994,  n. 19, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «7.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti decidono
          sui  conflitti  di  competenza e sulle questioni di massima
          deferite   dalle   sezioni   giurisdizionali   centrali   o
          regionali,  ovvero  a  richiesta  del procuratore generale.
          Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o
          da   un   presidente  di  sezione  e  giudicano  con  sette
          magistrati.  Ad  esse  sono  assegnati  due  presidenti  di
          sezione   e   un  numero  di  consiglieri  determinato  dal
          consiglio  di  presidenza  della Corte dei conti all'inizio
          dell'anno  giudiziario.  Il  presidente  della  Corte  puo'
          disporre  che  le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi
          che  presentano  una  questione  di  diritto gia' decisa in
          senso  difforme  dalle  sezioni giurisdizionali, centrali o
          regionali,  e  su  quelli  che  presentano una questione di
          massima   di   particolare   importanza.   Se   la  sezione
          giurisdizionale,  centrale  o  regionale,  ritiene  di  non
          condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni
          riunite,  rimette  a queste ultime, con ordinanza motivata,
          la decisione del giudizio.».