Art. 44. 
(Delega al Governo per il riassetto  della  disciplina  del  processo
                           amministrativo) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  per  il  riassetto  del  processo  avanti  ai  tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare
le norme vigenti alla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice
di procedura civile in quanto espressione di principi generali  e  di
assicurare la concentrazione delle tutele. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma  3,  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si  attengono  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettivita'  della
tutela,  anche  al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del
processo, anche  mediante  il  ricorso  a  procedure  informatiche  e
telematiche, nonche' la razionalizzazione  dei  termini  processuali,
l'estensione  delle  funzioni   istruttorie   esercitate   in   forma
monocratica e  l'individuazione  di  misure,  anche  transitorie,  di
eliminazione dell' arretrato; 
    b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 
      1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni; 
      2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito,  anche
mediante  soppressione  delle  fattispecie  non  piu'  coerenti   con
l'ordinamento vigente; 
      3) disciplinando, ed  eventualmente  riducendo,  i  termini  di
decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la  tipologia  dei
provvedimenti del giudice; 
      4)  prevedendo  le  pronunce  dichiarative,  costitutive  e  di
condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa; 
    c)  procedere  alla  revisione  e  razionalizzazione   dei   riti
speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti  salvi  quelli
previsti dalle norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige; 
    d) razionalizzare e unificare le norme vigenti  per  il  processo
amministrativo   sul   contenzioso    elettorale,    prevedendo    il
dimezzamento,  rispetto  a  quelli  ordinari,  di  tutti  i   termini
processuali, il deposito  preventivo  del  ricorso  e  la  successiva
notificazione in entrambi i gradi  e  introducendo  la  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle  controversie  concernenti
atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per  il
rinnovo della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera  di  consiglio
che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili  con
gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale  e  con  la
data di svolgimento delle elezioni; 
    e) razionalizzare e unificare la  disciplina  della  riassunzione
del processo e dei relativi termini, anche a seguito di  sentenze  di
altri ordini  giurisdizionali,  nonche'  di  sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali o del  Consiglio  di  Stato  che  dichiarano
l'incompetenza funzionale; 
    f) riordinare la tutela cautelare,  anche  generalizzando  quella
ante causam, nonche' il procedimento  cautelare  innanzi  al  giudice
amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le  sentenze
del Consiglio di Stato, prevedendo che: 
      1) la domanda di tutela interinale  non  puo'  essere  trattata
fino a quando il ricorrente non presenta  istanza  di  fissazione  di
udienza per la trattazione del merito; 
      2) in  caso  di  istanza  cautelare  ante  causam,  il  ricorso
introduttivo del giudizio e' notificato e depositato, unitamente alla
relativa istanza di fissazione di  udienza  per  la  trattazione  del
merito, entro i termini di  decadenza  previsti  dalla  legge  o,  in
difetto  di  essi,  nei  sessanta  giorni  dalla  istanza  cautelare,
perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale; 
      3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,  l'istanza
di fissazione di udienza non puo'  essere  revocata  e  l'udienza  di
merito e' celebrata entro il termine di un anno; 
    g) riordinare il  sistema  delle  impugnazioni,  individuando  le
disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle  del  processo  di
primo grado, e disciplinando la  concentrazione  delle  impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove  domande,
prove ed eccezioni. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente
tutte le disposizioni riordinate  o  con  essi  incompatibili,  fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla  legge
in generale  premesse  al  codice  civile,  e  dettano  le  opportune
disposizioni di coordinamento  in  relazione  alle  disposizioni  non
abrogate. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli  schemi  di
decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di  Stato  e
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono  resi  entro
quarantacinque  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale  termine,  i
decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove  il
Governo, nell'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo,
intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero  2°,
del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto  26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' utilizzare, al  fine
della stesura  dell'articolato  normativo,  magistrati  di  tribunale
amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero
foro e dell'Avvocatura generale dello  Stato,  i  quali  prestano  la
propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle
spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non  e'  acquisito
il parere dello stesso. Entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma  1,  possono  ad  essi
essere apportate le  correzioni  e  integrazioni  che  l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso  procedimento  e
in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi  previsti  per
l'emanazione degli originari decreti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le
seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare  progetti
speciali  per  lo  smaltimento  dell'arretrato  e  per   il   miglior
funzionamento del processo amministrativo". 
 
          Note all'art. 44: 
             - Per il testo del  comma  3  dell'art.  20  della  gia'
          citata legge n. 59 del 1997, si veda nelle note all'art. 33
          della presente legge. 
             - Si riporta il testo dell'art. 14 del regio decreto  26
          giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi sul Consiglio di Stato): 
             «Art. 14 (Art. 10 del testo unico  17  agosto  1907,  n.
          638). - Il Consiglio di Stato: 
             1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli  affari
          di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri  del
          Re; 
             2° formula quei progetti di legge ed i  regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.». 
             - Si riporta il testo del comma 309  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato   dalla
          presente legge: 
             «309. Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e'  versato
          al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  della  giustizia   per   il
          pagamento di debiti  pregressi  nonche'  per  l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del
          Consiglio  di  Stato   e   dei   tribunali   amministrativi
          regionali, ivi comprese quelle occorrenti  per  incentivare
          progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato  e  per
          il miglior funzionamento del processo amministrativo.».