Art. 46.
                     (Modifiche al libro secondo
                   del codice di procedura civile)

  1.  All'articolo  163,  terzo  comma,  numero  7),  del  codice  di
procedura   civile,   le  parole:  "di  cui  all'articolo  167"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167".
  2.  Il  secondo  comma  dell'articolo  182  del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
  "Quando  rileva  un  difetto  di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione  ovvero  un  vizio  che  determina  la  nullita' della
procura  al  difensore,  il  giudice  assegna  alle  parti un termine
perentorio  per  la  costituzione  della persona alla quale spetta la
rappresentanza  o  l'assistenza,  per  il  rilascio  delle necessarie
autorizzazioni,  ovvero per il rilascio della procura alle liti o per
la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli  effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione".
  3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
  4.  Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Nei  casi  previsti  dagli  articoli  61  e  seguenti  il  giudice
istruttore,  con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma,
o  con  altra  successiva  ordinanza, nomina un consulente, formula i
quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire".
  5.  Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "La  relazione  deve  essere  trasmessa  dal  consulente alle parti
costituite  nel  termine  stabilito  dal  giudice  con ordinanza resa
all'udienza  di  cui  all'articolo  193. Con la medesima ordinanza il
giudice  fissa  il termine entro il quale le parti devono trasmettere
al  consulente  le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore  alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione sulle stesse".
  6.  All'articolo  249  del  codice  di procedura civile, le parole:
"degli  articoli  351  e  352  del  codice  di procedura penale" sono
sostituite  dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice
di procedura penale".
  7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata
comparizione   senza   giustificato   motivo,   il   giudice  dispone
l'accompagnamento   del  testimone  all'udienza  stessa  o  ad  altra
successiva  e  lo  condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200
euro e non superiore a 1.000 euro".
  8.  Al  libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8,
del  codice  di  procedura civile, dopo l'articolo 257 e' aggiunto il
seguente:
  "Art.  257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo
delle  parti,  tenuto  conto della natura della causa e di ogni altra
circostanza,  puo'  disporre  di assumere la deposizione chiedendo al
testimone,  anche  nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire,
per  iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali
deve essere interrogato.
  Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che
la  parte  che  ha  richiesto  l'assunzione predisponga il modello di
testimonianza  in  conformita'  agli  articoli  ammessi  e  lo faccia
notificare al testimone.
  Il   testimone  rende  la  deposizione  compilando  il  modello  di
testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei
quesiti,  e  precisa  quali  sono  quelli  cui  non  e'  in  grado di
rispondere, indicandone la ragione.
  Il  testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata  su  ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza,
che  spedisce  in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
  Quando  il  testimone  si avvale della facolta' d'astensione di cui
all'articolo   249,   ha   l'obbligo   di  compilare  il  modello  di
testimonianza,  indicando  le  complete  generalita'  e  i  motivi di
astensione.
  Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte
nel   termine  stabilito,  il  giudice  puo'  condannarlo  alla  pena
pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
  Quando  la  testimonianza  ha  ad  oggetto  documenti di spesa gia'
depositati    dalle   parti,   essa   puo'   essere   resa   mediante
dichiarazionesottoscritta  dal  testimone  e  trasmessa  al difensore
della  parte  nel  cui  interesse la prova e' stata ammessa, senza il
ricorso al modello di cui al secondo comma.
  Il  giudice,  esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre
disporre  che  il  testimone  sia  chiamato a deporre davanti a lui o
davanti al giudice delegato".
  9.  All'articolo  279 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il   collegio   pronuncia  ordinanza  quando  provvede  soltanto  su
questioni  relative  all'istruzione  della  causa,  senza definire il
giudizio,  nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In
tal  caso,  se  non  definisce  il giudizio, impartisce con la stessa
ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa";
 b)  al  secondo  comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono
soppresse.
10.  All'articolo  285  del  codice  di  procedura civile, le parole:
"primo  e  terzo  comma"  sono  soppresse  e, all'articolo 330, primo
comma,  del codice di procedura civile, dopo le parole: "si notifica"
sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 170,".
11.  L'articolo  296 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  296.  -  (Sospensione  su  istanza  delle parti). - Il giudice
istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
motivi,  puo'  disporre,  per una sola volta, che il processo rimanga
sospeso  per  un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza
per la prosecuzione del processo medesimo".
12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
13.  All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma
e' sostituito dal seguente:
"Se  l'evento  riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e'
interrotto  dal  momento  in cui il fatto interruttivo e' documentato
dall'altra   parte,   o   e'   notificato   ovvero   e'   certificato
dall'ufficiale  giudiziario  nella  relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 292".
14.  All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: "sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  al  primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
 b)  al  terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" e' sostituita
dalla seguente: "tre";
 c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio".
16.  All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile,
le  parole:  "e  quelle  che  regolano la competenza" sono sostituite
dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza".
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole:  "decorso  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi
sei mesi".
18.  All'articolo  345,  terzo  comma,  primo  periodo, del codice di
procedura  civile,  dopo  le  parole:  "nuovi  mezzi  di  prova" sono
inserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti"
e dopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli".
19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo
giudice per ragioni di giurisdizione";
 b)  al  secondo  comma,  le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "tre mesi".
20.  All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma
e' abrogato.
21.  Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile,
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
22.  All'articolo  442 del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Per  le  controversie  di  cui  all'articolo  7, terzo comma, numero
3-bis),  non  si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle
di cui al capo primo di questo titolo".
23.  All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Se l'attore e' residente
all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del
lavoro,  nella  cui  circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza
prima  del  trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e'
chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua
ultima residenza".
24.  Il  primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile
si  applica  anche  nei  giudizi  davanti ai giudici amministrativi e
contabili.
 
          Note all'art. 46:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  163  del  codice d
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  163  (Contenuto della citazione). - La domanda si
          propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
             Il  presidente  del  tribunale  stabilisce  al principio
          dell'anno  giudiziario,  con  decreto  approvato  dal primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e  le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
          comparizione delle parti.
             L'atto di citazione deve contenere:
              1)  l'indicazione  del  tribunale  davanti  al quale la
          domanda e' proposta;
              2)  il  nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
          nome,  il  cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
          del  convenuto  e  delle  persone  che  rispettivamente  li
          rappresentano  o li assistono. Se attore o convenuto e' una
          persona  giuridica,  un'associazione  non riconosciuta o un
          comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
          ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
          rappresentanza in giudizio;
              3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
              4)  l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
          costituenti  le  ragioni  della  domanda,  con  le relative
          conclusioni;
              5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
          l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che
          offre in comunicazione;
              6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione
          della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;
              7)    l'indicazione    del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza indicata ai
          sensi  e  nelle  forme  stabilite  dall'art. 166, ovvero di
          dieci  giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
          a  comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al giudice
          designato  ai  sensi  dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
          che  la  costituzione  oltre  i suddetti termini implica le
          decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
             L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125,
          e'  consegnato  dalla parte o dal procuratore all'ufficiale
          giudiziario,  il  quale  lo notifica a norma degli articoli
          137 e seguenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  182  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.    182    (Difetto    di   rappresentanza   o   di
          autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
          la  regolarita'  della  costituzione  delle parti e, quando
          occorre,  le  invita a completare o a mettere in regola gli
          atti e i documenti che riconosce difettosi.
             Quando   rileva   un   difetto   di  rappresentanza,  di
          assistenza   o   di  autorizzazione  ovvero  un  vizio  che
          determina  la  nullita'  della  procura  al  difensore,  il
          giudice  assegna  alle  parti  un termine perentorio per la
          costituzione   della   persona   alla   quale   spetta   la
          rappresentanza   o  l'assistenza,  per  il  rilascio  delle
          necessarie  autorizzazioni,  ovvero  per  il rilascio della
          procura  alle  liti  o  per  la  rinnovazione della stessa.
          L'osservanza  del  termine  sana  i  vizi,  e  gli  effetti
          sostanziali  e  processuali  della domanda si producono fin
          dal momento della prima notificazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  191  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  191  (Nomina  di  consulente tecnico). - Nei casi
          previsti   dagli   articoli   61   e  seguenti  il  giudice
          istruttore,  con  ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo
          comma,   o   con  altra  successiva  ordinanza,  nomina  un
          consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
          il consulente deve comparire.
             Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso
          di  grave  necessita'  o  quando  la legge espressamente lo
          dispone.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  195  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  195  (Processo  verbale  e  relazione).  -  Delle
          indagini  del  consulente si forma processo verbale, quando
          sono  compiute  con l'intervento del giudice istruttore, ma
          questi   puo'  anche  disporre  che  il  consulente  rediga
          relazione scritta.
             Se  le  indagini  sono  compiute  senza l'intervento del
          giudice,  il  consulente  deve farne relazione, nella quale
          inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
             La  relazione  deve essere trasmessa dal consulente alle
          parti  costituite  nel  termine  stabilito  dal giudice con
          ordinanza  resa  all'udienza  di  cui  all'art. 193. Con la
          medesima  ordinanza  il  giudice  fissa il termine entro il
          quale  le parti devono trasmettere al consulente le proprie
          osservazioni  sulla  relazione e il termine, anteriore alla
          successiva  udienza,  entro  il  quale  il  consulente deve
          depositare  in  cancelleria  la  relazione, le osservazioni
          delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  249  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.   249  (Facolta'  d'astensione).  -  Si  applicano
          all'audizione  dei testimoni le disposizioni degli articoli
          200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla
          facolta' d'astensione dei testimoni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  255  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  255 (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il
          testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
          istruttore  puo'  ordinare  una  nuova  intimazione  oppure
          disporne  l'accompagnamento  all'udienza  stessa o ad altra
          successiva.  Con  la medesima ordinanza il giudice, in caso
          di  mancata  comparizione  senza  giustificato motivo, puo'
          condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro
          e  non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata
          comparizione  senza giustificato motivo, il giudice dispone
          l'accompagnamento  del  testimone  all'udienza  stessa o ad
          altra  successiva  e  lo condanna a una pena pecuniaria non
          inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
             Se   il   testimone   si  trova  nell'impossibilita'  di
          presentarsi   o   ne   e'  esentato  dalla  legge  o  dalle
          convenzioni  internazionali,  il  giudice si reca nella sua
          abitazione  o  nel  suo  ufficio; e, se questi sono situati
          fuori  della circoscrizione del tribunale, delega all'esame
          il giudice istruttore del luogo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  279  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  279  (Forma  dei provvedimenti del collegio). -Il
          collegio  pronuncia  ordinanza  quando provvede soltanto su
          questioni   relative   all'istruzione  della  causa,  senza
          definire   il  giudizio,  nonche'  quando  decide  soltanto
          questioni  di  competenza. In tal caso, se non definisce il
          giudizio,    impartisce   con   la   stessa   ordinanza   i
          provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
             Il collegio pronuncia sentenza:
              1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di
          giurisdizione;
              2)  quando  definisce  il  giudizio decidendo questioni
          pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari
          di merito;
              3)  quando  definisce il giudizio, decidendo totalmente
          il merito;
              4)  quando,  decidendo alcune delle questioni di cui ai
          numeri  1,  2  e  3, non definisce il giudizio e impartisce
          distinti  provvedimenti  per  l'ulteriore  istruzione della
          causa;
              5)   quando,  valendosi  della  facolta'  di  cui  agli
          articoli  103,  secondo comma, e 104, secondo comma, decide
          solo  alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con
          distinti  provvedimenti  dispone la separazione delle altre
          cause  e  l'ulteriore  istruzione  riguardo  alle medesime,
          ovvero  la  rimessione  al giudice inferiore delle cause di
          sua competenza.
             I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai
          numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
             I   provvedimenti  del  collegio,  che  hanno  forma  di
          ordinanza,  comunque motivati, non possono mai pregiudicare
          la  decisione  della  causa;  salvo  che  la legge disponga
          altrimenti,  essi  sono  modificabili  e  revocabili  dallo
          stesso   collegio,   e   non  sono  soggetti  ai  mezzi  di
          impugnazione  previsti  per  le  sentenze. Le ordinanze del
          collegio  sono  sempre  immediatamente esecutive. Tuttavia,
          quando  sia  stato  proposto  appello  immediato contro una
          delle  sentenze  previste  dal  n.  4 del secondo comma, il
          giudice   istruttore,  su  istanza  concorde  delle  parti,
          qualora   ritenga   che   i   provvedimenti  dell'ordinanza
          collegiale,  siano  dipendenti  da  quelli  contenuti nella
          sentenza   impugnata,   puo'  disporre  con  ordinanza  non
          impugnabile    che    l'esecuzione    o   la   prosecuzione
          dell'ulteriore    istruttoria   sia   sospesa   sino   alla
          definizione del giudizio di appello.
             L'ordinanza  e' depositata in cancelleria insieme con la
          sentenza.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  285  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  285  (Modo di notificazione della sentenza). - La
          notificazione  della sentenza, al fine della decorrenza del
          termine  per  l'impugnazione,  si fa su istanza di parte, a
          norma dell'art. 170.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  330  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  330 (Luogo di notificazione dell'impugnazione). -
          Se  nell'atto  di  notificazione della sentenza la parte ha
          dichiarato  la  sua  residenza  o  eletto  domicilio  nella
          circoscrizione    del   giudice   che   l'ha   pronunciata,
          l'impugnazione  deve  essere notificata nel luogo indicato;
          altrimenti  si  notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il
          procuratore  costituito  o nella residenza dichiarata o nel
          domicilio eletto per il giudizio.
             L'impugnazione  puo'  essere notificata nei luoghi sopra
          menzionati  collettivamente  e  impersonalmente  agli eredi
          della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
             Quando  manca la dichiarazione di residenza o l'elezione
          di   domicilio   e,  in  ogni  caso,  dopo  un  anno  dalla
          pubblicazione  della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora
          ammessa  dalla  legge,  si  notifica  personalmente a norma
          degli articoli 137 e seguenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  297  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  297  (Fissazione  della  nuova  udienza  dopo  la
          sospensione).  - Se col provvedimento di sospensione non e'
          stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
          le  parti  debbono chiederne la fissazione entro il termine
          perentorio  di  tre  mesi  dalla  cessazione della causa di
          sospensione  di  cui  all'art.  3  del  Codice di procedura
          penale  o  dal  passaggio  in  giudicato della sentenza che
          definisce  la  controversia  civile o amministrativa di cui
          all'art. 295.
             Nell'ipotesi  dell'articolo  precedente  l'istanza  deve
          essere  proposta  dieci  giorni  prima  della  scadenza del
          termine di sospensione.
             L'istanza  si  propone con ricorso al giudice istruttore
          o, in mancanza, al presidente del tribunale.
             Il   ricorso,   col  decreto  che  fissa  l'udienza,  e'
          notificato,  a  cura  dell'istante  alle  altre  parti  nel
          termine stabilito dal giudice.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  300  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  300  (Morte o perdita della capacita' della parte
          costituita  o  del  contumace).  -  Se  alcuno degli eventi
          previsti  nell'articolo  precedente  si avvera nei riguardi
          della  parte  che  si e' costituita a mezzo di procuratore,
          questi  lo  dichiara  in  udienza  o lo notifica alle altre
          parti.
             Dal  momento  di  tale  dichiarazione o notificazione il
          processo  e'  interrotto, salvo che avvenga la costituzione
          volontaria   o   la   riassunzione  a  norma  dell'articolo
          precedente.
             Se  la parte e' costituita personalmente, il processo e'
          interrotto al momento dell'evento.
             Se  l'evento  riguarda la parte dichiarata contumace, il
          processo   e'  interrotto  dal  momento  in  cui  il  fatto
          interruttivo   e'   documentato   dall'altra  parte,  o  e'
          notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario
          nella  relazione  di notificazione di uno dei provvedimenti
          di cui all'art. 292.
             Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente
          si   avvera   o   e'  notificato  dopo  la  chiusura  della
          discussione  davanti  al collegio, esso non produce effetto
          se non nel caso di riapertura dell'istruzione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  305  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  305  (Mancata  prosecuzione o riassunzione). - Il
          processo  deve  essere  proseguito  o  riassunto  entro  il
          termine   perentorio   di   tre   mesi   dall'interruzione,
          altrimenti si estingue.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  307  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art. 307 (Estinzione del processo per inattivita' delle
          parti).  - Se dopo la notificazione della citazione nessuna
          delle  parti  si  sia costituita entro il termine stabilito
          dall'art.  166,  ovvero,  se,  dopo  la  costituzione delle
          stesse,  il  giudice,  nei casi previsti dalla legge, abbia
          ordinata   la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,  il
          processo,  salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290,
          deve  essere  riassunto  davanti  allo  stesso  giudice nel
          termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente
          dalla   scadenza   del  termine  per  la  costituzione  del
          convenuto   a   norma  dell'art.  166,  o  dalla  data  del
          provvedimento  di  cancellazione; altrimenti il processo si
          estingue.
             Il  processo, una volta riassunto a norma del precedente
          comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita,
          ovvero  se  nei casi previsti dalla legge il giudice ordini
          la cancellazione della causa dal ruolo.
             Oltre  che  nei  casi  previsti  dai commi precedenti, e
          salvo   diverse  disposizioni  di  legge,  il  processo  si
          estingue  altresi'  qualora  le  parti alle quali spetta di
          rinnovare  la  citazione,  o  di  proseguire,  riassumere o
          integrare  il  giudizio, non vi abbiano provveduto entro il
          termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che
          dalla  legge  sia  autorizzato  a fissarlo. Quando la legge
          autorizza  il giudice a fissare il termine, questo non puo'
          essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
             L'estinzione  opera  di  diritto ed e' dichiarata, anche
          d'ufficio,  con ordinanza del giudice istruttore ovvero con
          sentenza del collegio.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  310  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  310  (Effetti  dell'estinzione  del  processo). -
          L'estinzione del processo non estingue l'azione.
             L'estinzione  rende inefficaci gli atti compiuti, ma non
          le  sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e
          le pronunce che regolano la competenza.
             Le  prove  raccolte  sono  valutate  dal giudice a norma
          dell'art. 116 secondo comma.
             Le  spese  del  processo  estinto  stanno a carico delle
          parti che le hanno anticipate.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  327  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.     327     (Decadenza    dall'impugnazione).    -
          Indipendentemente   dalla   notificazione,   l'appello,  il
          ricorso  per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i motivi
          indicati  nei  numeri  4  e  5  dell'art.  395  non possono
          proporsi  dopo  decorsi  sei mesi dalla pubblicazione della
          sentenza.
             Questa  disposizione  non  si  applica  quando  la parte
          contumace   dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza  del
          processo per nullita' della citazione o della notificazione
          di  essa,  e per nullita' della notificazione degli atti di
          cui all'art. 292.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  345  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  345  (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio
          d'appello   non   possono  proporsi  domande  nuove  e,  se
          proposte,    debbono    essere   dichiarate   inammissibili
          d'ufficio.  Possono  tuttavia  domandarsi  gli interessi, i
          frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
          nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
          stessa.
             Non  possono  proporsi  nuove  eccezioni,  che non siano
          rilevabili anche d'ufficio.
             Non  sono  ammessi  nuovi  mezzi  di prova e non possono
          essere  prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non
          li  ritenga  indispensabili  ai  fini della decisione della
          causa  ovvero  che  la  parte  dimostri  di non aver potuto
          proporli  o  produrli nel giudizio di primo grado per causa
          ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento
          decisorio.”
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  353  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  353  (Rimessione  al primo giudice per ragioni di
          giurisdizione).  -  Il  giudice  d'appello,  se  riforma la
          sentenza   di   primo  grado  dichiarando  che  il  giudice
          ordinario  ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
          giudice,  pronuncia  sentenza con la quale rimanda le parti
          davanti al primo giudice.
             Le  parti  debbono  riassumere  il  processo nel termine
          perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
             Se  contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per
          cassazione, il termine e' interrotto.
             [La disposizione del primo comma si applica anche quando
          il  pretore,  in  riforma  della sentenza del conciliatore,
          dichiara la competenza di questo].».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  385  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  385  (Provvedimenti  sulle spese). - La Corte, se
          rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
             Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla
          competenza,  provvede  sulle  spese  di  tutti i precedenti
          giudizi,   liquidandole   essa  stessa  o  rimettendone  la
          liquidazione  al  giudice  che  ha  pronunciato la sentenza
          cassata.
             Se  rinvia  la  causa  ad altro giudice, puo' provvedere
          sulle  spese  del  giudizio  di  cassazione o rimetterne la
          pronuncia al giudice di rinvio.
             (abrogato).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  392  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  392 (Riassunzione della causa). - La riassunzione
          della  causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta
          da   ciascuna   delle   parti  non  oltre  tre  mesi  dalla
          pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
             La  riassunzione  si  fa  con  citazione,  la  quale  e'
          notificata  personalmente  a  norma  degli  articoli  137 e
          seguenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  442  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  442  (Controversie  in materia di previdenza e di
          assistenza  obbligatorie).  -  Nei  procedimenti relativi a
          controversie   derivanti   dall'applicazione   delle  norme
          riguardanti  le  assicurazioni  sociali,  gli infortuni sul
          lavoro,  le  malattie  professionali, gli assegni familiari
          nonche'  ogni  altra  forma  di  previdenza e di assistenza
          obbligatorie,  si  osservano le disposizioni di cui al capo
          primo di questo titolo.
             Anche  per  le  controversie  relative alla inosservanza
          degli  obblighi  di assistenza e di previdenza derivanti da
          contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni
          di cui al capo primo di questo titolo.
             Per  le  controversie  di  cui  all'art. 7, terzo comma,
          numero  3-bis),  non si osservano le disposizioni di questo
          capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  444  (Giudice  competente).  - Le controversie in
          materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
          nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione
          di  giudice  del  lavoro,  nella  cui  circoscrizione ha la
          residenza  l'attore. Se l'attore e' residente all'estero la
          competenza  e'  del  tribunale,  in funzione di giudice del
          lavoro,  nella  cui  circoscrizione l'attore aveva l'ultima
          residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando
          la   prestazione   e'   chiesta   dagli  eredi,  nella  cui
          circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
             Se  la controversia in materia di infortuni sul lavoro e
          malattie    professionali   riguarda   gli   addetti   alla
          navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente
          il  tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo
          in  cui  ha  sede  l'ufficio  del porto di iscrizione della
          nave.
             Per le controversie relative agli obblighi dei datori di
          lavoro   e   all'applicazione  delle  sanzioni  civili  per
          l'inadempimento   di   tali   obblighi,  e'  competente  il
          tribunale,in  funzione  di giudice del lavoro, del luogo in
          cui ha sede l'ufficio dell'ente.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  291  del codice di
          procedura civile:
             «Art.  291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto
          non  si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio
          che  importi  nullita'  nella notificazione della citazione
          fissa  all'attore  un termine perentorio per rinnovarla. La
          rinnovazione impedisce ogni decadenza.
             Se  il  convenuto non si costituisce neppure all'udienza
          fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a
          norma dell'art. 171, ultimo comma.
             Se  l'ordine  di  rinnovazione della citazione di cui al
          primo   comma   non  e'  eseguito,  il  giudice  ordina  la
          cancellazione  della  causa  dal  ruolo  e  il  processo si
          estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.».