Art. 51.
                (Procedimento sommario di cognizione)

1.  Dopo  il  capo  III  del  titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile e' inserito il seguente:
                            "CAPO III-bis
                      DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
                            DI COGNIZIONE
Art.  702-bis.  -  (Forma della domanda. Costituzione delle parti). -
Nelle  cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,
la  domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente.
Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni   di   cui   ai  numeri  1),  2),  3),  4),  5)  e  6)  e
l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A  seguito  della  presentazione  del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta senza ritardo al presidente del
tribunale,  il  quale  designa  il  magistrato  cui  e'  affidata  la
trattazione del procedimento.
Il  giudice  designato  fissa  con  decreto l'udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che  deve  avvenire  non  oltre  dieci  giorni prima dell'udienza; il
ricorso,  unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza, deve
essere  notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data
fissata per la sua costituzione.
Il  convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa  di  risposta,  nella  quale  deve  proporre le sue difese e
prendere  posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della
domanda,  indicare  i  mezzi  di  prova  di cui intende avvalersi e i
documenti   che   offre   in   comunicazione,  nonche'  formulare  le
conclusioni.  A  pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali  e  le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza,  farne  dichiarazione  nella  comparsa  di  costituzione e
chiedere   al  giudice  designato  lo  spostamento  dell'udienza.  Il
giudice,   con   decreto   comunicato   dal  cancelliere  alle  parti
costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando
un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art.  702-ter.  -  (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere
incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se   rileva   che   la   domanda  non  rientra  tra  quelle  indicate
nell'articolo  702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la
di  chiara  inammissibile.  Nello  stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale.
Se  ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione
non  sommaria,  il  giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile, fissa
l'udienza  di  cui  all'articolo  183.  In  tal  caso si applicano le
disposizioni del libro II.
Quando  la  causa  relativa  alla  domanda  riconvenzionale  richiede
un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se  non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice,  sentite  le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio,  procede  nel  modo  che ritiene piu' opportuno agli
atti   di   istruzione   rilevanti   in   relazione  all'oggetto  del
provvedimento  richiesto  e provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto delle domande.
L'ordinanza  e'  provvisoriamente  esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il  giudice  provvede  in  ogni  caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto
comma  dell'articolo  702-ter produce gli effetti di cui all'articolo
2909  del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla
sua  comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova
e  nuovi  documenti  quando  il collegio li ritiene rilevanti ai fini
della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli
nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Il  presidente  del  collegio  puo'  delegare  l'assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio".