Art. 10.
             Disposizioni relative alla scuola primaria


  1.  Salvo  il  disposto  dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di
scuola  primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non
inferiore  a  15  e  non  superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora
residuino  resti.  Le  pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e
non  piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati   i   limiti   massimi   di  alunni  per  classe  previsti
dall'articolo  15  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in  data  24  luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni  scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'
istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Il  tempo  pieno  viene  confermato  nei  limiti  dell'organico
determinato   per   l'anno  scolastico  2008/2009.  Possono  disporsi
eventuali  incrementi  subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
le  modalita'  previste  dal  comma  6, della sussistenza di economie
aggiuntive  realizzate  per  effetto degli interventi definiti con il
regolamento  concernente  la  revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  primo  ciclo dell'istruzione, fermi
restando   gli  obiettivi  finanziari  di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Nelle  scuole  nelle quali si svolgono anche attivita' di tempo
pieno,  il  numero complessivo delle classi e' determinato sulla base
del  totale  degli  alunni  iscritti. Successivamente si procede alla
definizione  del  numero  delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste  delle  famiglie.  Qualora il numero delle domande di tempo
pieno  ecceda  la  ricettivita'  di  posti/  alunno  delle  classi da
formare,  spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di
ammissione.
  4.  Nelle  scuole  e  nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani,  nelle  piccole  isole  e  nelle aree geografiche abitate da
minoranze  linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun
anno  di  corso,  con  un numero di alunni inferiore al numero minimo
previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
  5. L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di
classe   della   scuola   primaria   specializzati.   Gli  insegnanti
attualmente   non  specializzati  sono  obbligati  a  partecipare  ad
appositi  corsi  triennali  di  formazione  linguistica,  secondo  le
modalita'  definite  dal relativo piano di formazione. I docenti dopo
il  primo  anno  di  formazione, sono impiegati preferibilmente nelle
prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi
periodici   di  formazione  linguistica  e  metodologica,  anche  col
supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione
del   piano  di  formazione,  e  comunque  fino  all'anno  scolastico
2011/2012,   sono  utilizzati,  in  caso  di  carenza  di  insegnanti
specializzati,  insegnanti  sempre  di  scuola  primaria  specialisti
esterni  alle  classi,  per  l'intero  orario  settimanale di docenza
previsto dal vigente CCNL.
  6.  L'istituzione  delle classi secondo i criteri ed i parametri di
cui  ai  commi  da  1  a  5  e' effettuata nel limite delle dotazioni
organiche   complessive  di  cui  all'annuale  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  relativo  alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
  7.  In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia
possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario
tra  plessi  della  medesima  istituzione scolastica, sono costituiti
posti  orario,  anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza
inferiore all'orario settimanale di insegnamento.