Art. 11.
   Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado


  1.  Le  classi  prime  delle  scuole  secondarie di I grado e delle
relative  sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di
18  e  non  piu'  di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino
eventuali  resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe
quando  il  numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per
il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi
di  alunni  per  classe  previsti  dall'articolo  16  del decreto del
Ministro  della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive  modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in  un  apposito  piano  generale  di  riqualificazione dell'edilizia
scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello
delle  prime  e seconde di provenienza, sempreche' il numero medio di
alunni  per  classe  sia  pari  o  superiore  a  20  unita'.  In caso
contrario,  si  procede  alla  ricomposizione delle classi, secondo i
criteri indicati nel comma 1.
  3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con
un  numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1
e  2  e  comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni
staccate  funzionanti  nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle
aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
  4.  Nelle  scuole  e  nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani,  nelle  piccole  isole,  nelle  aree  geografiche abitate da
minoranze  linguistiche  possono  essere  costituite classi anche con
alunni  iscritti  ad  anni  di corso diversi, qualora il numero degli
alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione  di  classi  distinte.  In tale caso gli organi collegiali
competenti  stabiliscono  i criteri di composizione delle classi, che
non  possono  contenere  piu'  di  18 alunni e programmano interventi
didattici funzionali al particolare modello organizzativo.