Art. 12.
    Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado


  1.  Le  classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione  organica  assegnata  a  ciascuna provincia e tenendo conto
delle   esigenze  formative  globalmente  accertate,  per  un  orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale
puo'  essere  autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di
40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie
e  in  base  a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali
incrementi  di  posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze, della
sussistenza  di  economie  aggiuntive  realizzate  per  effetto degli
interventi  definiti  con  il  regolamento  concernente  la revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo
dell'istruzione,  fermi  restando  gli  obiettivi  finanziari  di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  In  mancanza  di  servizi  e strutture idonee che consentano lo
svolgimento  di  attivita'  in  fasce  orarie pomeridiane di un corso
intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
  3.  Nelle  scuole  e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono
anche  attivita'  di  tempo  prolungato,  il numero complessivo delle
classi  si  determina  sulla  base  del  totale degli alunni iscritti
secondo  i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede
alla  determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla
base  delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande
di  tempo  prolungato  ecceda  la  recettivita' di posti/alunno delle
classi  da  formare, e' rimessa ai consigli di istituto l'indicazione
dei criteri di ammissione.