Art. 16.
Disposizioni  relative  alla  formazione  delle classi iniziali negli
       istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado


  1.  Le  classi  del  primo anno di corso degli istituti e scuole di
istruzione  secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non
meno  di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi
del  primo  anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo
deve  essere  formulata  dividendo  per  27  il numero complessivo di
alunni  iscritti  nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
   a) domande di iscrizione presentate;
   b)  eventuale  scostamento  tra  le  iscrizioni  e il numero degli
studenti  effettivamente  frequentanti ciascuna scuola nei precedenti
anni scolastici;
   c)   serie  storica  dei  tassi  di  non  ammissione  alla  classe
successiva;
   d)  ogni  altro  elemento  obiettivamente  rilevabile derivante da
nuovi   insediamenti   urbani,   tendenze  demografiche,  livelli  di
scolarizzazione,  istituzione  di  nuove  scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione.
  2.  Gli  eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni
sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata
e  sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire
in   istituti  viciniori  dello  stesso  ordine  e  tipo  le  domande
eccedenti,  e  senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per
classe;  si  costituisce  una  sola  classe  quando le iscrizioni non
superano  le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano
confermati   i   limiti   massimi   di  alunni  per  classe  previsti
dall'articolo  15  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in  data  24  luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le
istituzioni  scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  adottato  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Negli  istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni
di  diverso  tipo,  le  classi  del  primo  anno  di corso si formano
separatamente  per  ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la
procedura di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Il  numero  delle  classi  del  primo anno di corso e di quelle
iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai  diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui
ai commi 1 e 2.
  5.  Le  classi  del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole
coordinate,   sezioni   di   diverso   indirizzo  o  specializzazione
funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero
di alunni di norma non inferiore a 25.
  6.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 5, e' consentita la
costituzione  di  classi  iniziali  articolate  in  gruppi di diversi
indirizzi  di  studio,  purche'  le classi stesse siano formate da un
numero  di  alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unita'.