Art. 17.


Disposizioni  relative  alla  formazione  delle  classi  intermedie e
terminali  negli  istituti  e  scuole  di istruzione secondaria di II
                               grado.

  1.  Le  classi  intermedie  sono costituite in numero pari a quello
delle  classi  di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla   ricomposizione   delle   classi  secondo  i  criteri  indicati
all'articolo 16.
  2.  Le  classi  terminali  sono  costituite in numero pari a quello
delle   corrispondenti   penultime   classi   funzionanti   nell'anno
scolastico  in  corso  al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica  nella  fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.