Art. 18. Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado 1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.