Art. 18.
Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado


  1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono
costituite  in  relazione al numero delle classi anziche' per squadre
distinte  per  sesso.  Queste  ultime  possono  essere  attivate,  su
deliberazione  del  collegio  dei  docenti, sulla base delle proposte
formulate  dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e
le  esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.