Art. 25.
(Introduzione dell'articolo 359-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
"Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su
persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349,
comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui
all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della persona
interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le
indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono
le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle
operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi
previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre
l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle
operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento,
ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa
rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la
convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di
accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso
immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli
132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di
nullita' delle operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni
cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'
articolo 191".