Art. 49. 
      (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine  di  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
seguenti decisioni quadro: 
   a) decisione quadro 2006/783/GAI  del  Consiglio,  del  6  ottobre
2006,  relativa  all'applicazione   del   principio   del   reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca; 
   b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,  del  18  dicembre
2006, relativa alla semplificazione dello scambio di  informazioni  e
intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione  europea
incaricate dell'applicazione della legge; 
   c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio,  del  27  novembre
2008,  relativa  all'applicazione   del   principio   del   reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che  irrogano  pene  detentive  o
misure  privative  della  liberta'  personale,  ai  fini  della  loro
esecuzione nell'Unione europea.. 
   d) uI decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c),  del
presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con  gli  altri
Ministri interessati. 
  2. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
presente articolo e' adottato, nel rispetto  dell'articolo  14  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  con  gli
altri Ministri interessati. 
  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione,  il  decreto  e'  emanato
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma,  ovvero  i  diversi
termini previsti dai commi 5 e  7,  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi  1  o  6,  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
decisioni  quadro  che  comportano   conseguenze   finanziarie   sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, 
  n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'  richiesto  anche
il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi  alle  condizioni
formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette  alle
Camere  il  testo,  corredato  dei  necessari  elementi   integrativi
d'informazione,   per   i   pareri   definitivi   delle   Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che  devono  essere
espressi entro venti giorni. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con la procedura indicata nei  commi  2,  3,  4  e  5,
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
adottati ai sensi del citato comma 1. 
  6. Il Governo, quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri  delle
Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati e al Senato della Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in  mancanza  di
nuovo parere. 
 
          Note all'art. 49: 
             - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1988, n. 214, S.O: 
             «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
             2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
             3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma  2,  della
          legge 5 agosto 1978,  n.  468,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: 
             «2.  I  disegni  di  legge,  gli   schemi   di   decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino conseguenze finanziarie devono essere  corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione    economica    sulla
          quantificazione delle  entrate  e  degli  oneri  recati  da
          ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
          con la specificazione, per  la  spesa  corrente  e  per  le
          minori entrate, degli  oneri  annuali  fino  alla  completa
          attuazione delle norme e, per le spese in  conto  capitale,
          della modulazione relativa agli anni compresi nel  bilancio
          pluriennale e  dell'onere  complessivo  in  relazione  agli
          obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati  i
          dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».