Art. 49.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre
2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre
2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea
incaricate dell'applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o
misure privative della liberta' personale, ai fini della loro
esecuzione nell'Unione europea..
d) uI decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del
presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri
Ministri interessati.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo e' adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto e' emanato
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
adottati ai sensi del citato comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle
Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».