Art. 50.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e g), nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia;
c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere
avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per le confische
disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il
riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della
decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di
riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita'
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della
cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti
di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di
individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso
modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita'
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita';
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha emesso,
nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca
concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato
membro si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di
tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di
esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita' di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l'autorita' competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e)
ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti
dalle autorita' di un altro Stato membro, da parte dell'autorita'
giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente
all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione
all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni di confisca, l'autorita' giudiziaria italiana non
proceda alla verifica della doppia incriminabilita' nei casi e per i
reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni di confisca emesse da autorita' giudiziarie di altri
Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6,
paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana
proceda alla verifica della doppia incriminabilita';
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione
ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei
terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di
provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non
possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata
dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di
una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto
con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della
decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non
costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e
di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non puo' essere
rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non
contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di
imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione;
3) vi sono immunita' o privilegi a norma del diritto dello Stato
italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca
nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona
fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile
l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale
impossibilita' risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in
territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione, e il reato e' improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e
l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione,
l'autorita' giudiziaria italiana procedente attivi procedure di
consultazione con l'autorita' competente dello Stato di emissione,
anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di
una decisione di confisca:
1) quando il bene e' gia' oggetto di un procedimento di confisca
nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla
lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di
denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale
risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato
nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della
stessa in piu' di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa
pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita'
competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita'
dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo
che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della
decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di
Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale
e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa,
con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con
le modalita' previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto
tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui alla
lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale
dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria;
prevedere altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo
sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza
pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad
eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un
procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi
previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato
italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a)
e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2,
della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai
sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i
danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca
richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro per
il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di
risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, n.
185:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma
5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca in applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca
delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita'
delle quali il reo ha la disponibilita', anche per
interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del
codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale:
«Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo
la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette
in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalita' dello Stato italiano; 2.
delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di
tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni
di legge o convenzioni internazionali stabiliscono
l'applicabilita' della legge penale italiana.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O:
«Art. 34 (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli di
ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal
presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si
costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito
conto tenuto dall'intermediario.
2. Possano essere accesi specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono
comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164:
«3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi in un sistema
italiano in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di
costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri
vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del
titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto
applicabili.».
Allegato A
La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
novembre 2007, n. L 300.
La direttiva 2008/43/CE pubblicata nella G.U.U.E. 5
aprile 2008, n. L 94.
La direttiva 2008/62/CE pubblicata nella G.U.U.E. 21
giugno 2008, n. L 162.
La direttiva 2008/97/CE pubblicata nella G.U.U.E. 28
novembre 2008, n. L 318.
Allegato B
La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
luglio 2005, n. L 195.
La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
gennaio 2006, n. L 10.
La direttiva 2006/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
febbraio 2006, n. L 38.
La direttiva 2006/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n.L. 157.
La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
luglio 2006, n. L 204.
La direttiva 2006/86/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
ottobre 2006, n. L 294
La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
dicembre 2006, n. L 347.
La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 376.
La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
dicembre 2006, n. L 403.
La direttiva 2007/2/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2007, n. L 108.
La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2007, n. L 154.
La direttiva 2007/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2007, n. L 165.
La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
luglio 2007, n. L 184.
La direttiva 2007/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
luglio 2007, n. L 182.
La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
La direttiva 2007/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 6
novembre 2007, n. L 288.
La direttiva 2007/64/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2007, n. L 332.
La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
dicembre 2007, n. L 335.
La direttiva 2008/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
gennaio 2008, n. L 27.
La direttiva 2008/8/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
febbraio 2008, n. L 44.
La direttiva 2008/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
febbraio 2008, n. L 44.
La direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
maggio 2008, n. L 133.
La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
aprile 2008, n. L 109.
La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
luglio 2008, n. L 179.
La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
maggio 2008, n. L 136.
La direttiva 2008/56/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
giugno 2008, n. L 164.
La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
luglio 2008, n. L 191.
La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2008, n. L 166.
La direttiva 2008/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
giugno 2008, n. L 162.
La direttiva2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2008, n. L 260.
La direttiva 2008/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
agosto 2008, n. L 213.
La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2008, n. L 219.
La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
settembre 2008, n. L 255.
La direttiva 2008/90/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2008, n. L 267.
La direttiva 2008/98/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312.
La direttiva 2008/100/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
ottobre 2008, n. L 285
La direttiva 2008/117/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
gennaio 2009, n. L 14.
La direttiva 2008/118/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
gennaio 2009, n. L 9.