Art. 50. 
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI relativa all'applicazione del  principio  del  reciproco
             riconoscimento delle decisioni di confisca) 
 
  1. Il Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio,  del  6  ottobre  2006,  relativa   all'applicazione   del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni  di  confisca,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  generali  stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e g), nonche' delle  disposizioni  previste  dalla  decisione  quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento italiano, e  sulla  base  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi, realizzando il  necessario  coordinamento  con  le
altre disposizioni vigenti: 
   a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2
della decisione quadro; 
   b) prevedere che l'autorita' centrale ai  sensi  dell'articolo  3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia; 
   c) prevedere che  la  richiesta  di  riconoscimento  possa  essere
avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per  le  confische
disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro; 
   d)  prevedere   che   l'autorita'   competente   a   chiedere   il
riconoscimento  e  l'esecuzione  ai  sensi  dell'articolo   4   della
decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente; 
   e)  prevedere   che   la   trasmissione   dei   provvedimenti   di
riconoscimento  della  confisca   di   beni   emessi   dall'autorita'
giudiziaria di un  altro  Stato  membro  avvenga  nelle  forme  della
cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti
di  contatto  della  Rete  giudiziaria  europea,  anche  al  fine  di
individuare  l'autorita'  competente,  e  assicurando  in  ogni  caso
modalita' di trasmissione degli  atti  che  consentano  all'autorita'
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; 
   f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che  ha  emesso,
nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento  di  confisca
concernente cose che si trovano sul  territorio  di  un  altro  Stato
membro si possa rivolgere direttamente all'autorita'  giudiziaria  di
tale  Stato  per  avanzare  la  richiesta  di  riconoscimento  e   di
esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la  possibilita'  di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l'autorita' competente; 
   g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle  lettere  e)
ed f), adeguate forme di comunicazione e  informazione  nei  riguardi
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; 
   h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti
dalle autorita' di un altro Stato  membro,  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  italiana  che  si  ritiene  incompetente,   direttamente
all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone  comunicazione
all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; 
   i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni di confisca,  l'autorita'  giudiziaria  italiana  non
proceda alla verifica della doppia incriminabilita' nei casi e per  i
reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; 
   l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni di confisca emesse da autorita' giudiziarie di  altri
Stati membri per reati diversi da quelli  previsti  dall'articolo  6,
paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana
proceda alla verifica della doppia incriminabilita'; 
   m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di  impugnazione
ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela  dei
terzi di buona fede, avverso  il  riconoscimento  e  l'esecuzione  di
provvedimenti di blocco e di sequestro,  ma  che  l'impugnazione  non
possa mai concernere il merito della decisione  giudiziaria  adottata
dallo Stato di emissione; 
   n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in  veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di
una decisione di confisca quando: 
    1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in  contrasto
con il principio del ne bis in idem; 
    2) in uno dei casi di cui  all'articolo  6,  paragrafo  3,  della
decisione quadro, la decisione di confisca  riguarda  fatti  che  non
costituiscono reato  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di  dogana  e
di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non  puo'  essere
rifiutata in base  al  fatto  che  la  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o  di  imposte,  o  non
contiene lo stesso tipo di  disciplina  in  materia  di  tasse  o  di
imposte, di dogana e di cambio, della  legislazione  dello  Stato  di
emissione; 
    3) vi sono immunita' o privilegi a norma del diritto dello  Stato
italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di  confisca
nazionale dei beni in questione; 
    4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi  di  buona
fede, a norma del diritto dello Stato italiano,  rendono  impossibile
l'esecuzione  della  decisione  di  confisca,   anche   quando   tale
impossibilita' risulti  conseguenza  dell'applicazione  di  mezzi  di
impugnazione di cui alla lettera m); 
    5) la decisione di confisca si basa su  procedimenti  penali  per
reati che devono  considerarsi  commessi  in  tutto  o  in  parte  in
territorio italiano; 
    6) la decisione di confisca si basa su  procedimenti  penali  per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione, e il reato e'  improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale; 
   o)  prevedere  che,  prima  di  rifiutare  il   riconoscimento   e
l'esecuzione di una confisca richiesta da  uno  Stato  di  emissione,
l'autorita'  giudiziaria  italiana  procedente  attivi  procedure  di
consultazione con l'autorita' competente dello  Stato  di  emissione,
anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b); 
   p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in  veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione  di
una decisione di confisca: 
    1) quando il bene e' gia' oggetto di un procedimento di  confisca
nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione; 
    2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla
lettera m) e fino alla decisione definitiva; 
    3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di
denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che  il  valore  totale
risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo  specificato
nella decisione suddetta a  causa  dell'esecuzione  simultanea  della
stessa in piu' di uno Stato membro; 
    4)  qualora  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca   possa
pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso; 
   q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in  veste  di  autorita'
competente dello Stato di emissione, possa convenire con  l'autorita'
dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto  somme  di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato,  salvo
che si tratti di cose che servirono o furono destinate  a  commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; 
   r) prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,  della
decisione quadro, che quando lo Stato  italiano  opera  in  veste  di
Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla  quale
e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 
    1) sui mobili e sui  crediti  secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo, in quanto applicabili; 
    2) sugli immobili o mobili registrati  con  la  trascrizione  del
provvedimento presso i competenti uffici; 
    3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di  un'impresa,
con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese  o  con
le modalita' previste per i singoli beni sequestrati; 
    4) sulle azioni e sulle  quote  sociali,  con  l'annotazione  nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
    5) sugli strumenti finanziari dematerializzati,  ivi  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo  10,  comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
   s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di  cui  alla
lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale
dei beni con, ove disposta, l'assistenza della  polizia  giudiziaria;
prevedere altresi'  i  casi  in  cui  sia  possibile  procedere  allo
sgombero  di  immobili  confiscati  mediante  ausilio   della   forza
pubblica; 
   t)  prevedere  che   i   sequestri   e   le   confische   disposti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale,  ad
eccezione  del  sequestro  probatorio,  ovvero  nell'ambito   di   un
procedimento  di  prevenzione  patrimoniale,  si  eseguano  nei  modi
previsti alle lettere q) e r); 
   u) prevedere la destinazione delle somme  conseguite  dallo  Stato
italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere  a)
e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; 
   v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo  2,
della decisione quadro, quando la  confisca  sia  stata  disposta  ai
sensi  dell'articolo  3  della  decisione  quadro  2005/212/GAI   del
Consiglio,  del  24  febbraio  2005,  alla  destinazione   dei   beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla  destinazione  dei
beni oggetto di confisca di prevenzione; 
  z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i
danni  causati  dall'esecuzione  di  un  provvedimento  di   confisca
richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro  per
il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano  a  titolo  di
risarcimento alla parte lesa. 
  2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 50: 
             -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   12-sexies   del
          decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133  e  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
          356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992,  n.
          185: 
             «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -  1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  320,  322,
          322-bis, 325, 416, sesto comma,  416-bis,  600,  601,  602,
          629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di  cui
          al secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice  penale,
          nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti
          dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui  al  comma
          5,  e  74  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita'  di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate
          nel periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per  taluno
          dei delitti commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale. 
             2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43. 
             2-bis. In caso di confisca di beni per uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 320,  322,  322-bis  e  325  del  codice
          penale,  si  applicano  le  disposizioni   degli   articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
             2-ter. Nel caso previsto dal  comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla  confisca  in  applicazione  delle
          disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la  confisca
          delle somme di denaro, dei  beni  e  delle  altre  utilita'
          delle  quali  il  reo  ha  la  disponibilita',  anche   per
          interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
          profitto o prezzo del reato. 
             2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis  si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  nonche'  dall'art.
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
             3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100  e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni confiscati a norma dei commi 1 e 2  si  osservano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  D.L.  14
          giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
          condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del
          codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
          compito di provvedere alla custodia, alla  conservazione  e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
             Non possono essere nominate  amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
             4.  Se,  nel   corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
             4-bis. Si applicano anche ai casi di  confisca  previsti
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
          materia di gestione e destinazione dei beni  sequestrati  o
          confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni; restano comunque salvi i  diritti
          della persona offesa  dal  reato  alle  restituzioni  e  al
          risarcimento del danno. 
             4-ter. Con separati decreti, il  Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato 
             4-quater. Il  Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale: 
             «Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo
          la legge italiana il cittadino o lo straniero che  commette
          in territorio estero taluno dei seguenti reati: 
    1. delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato  italiano;  2.
    delitti di contraffazione del sigillo dello Stato  e  di  uso  di
    tale sigillo contraffatto; 
              3. delitti di falsita' in monete  aventi  corso  legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano; 
              4. delitti commessi da pubblici  ufficiali  a  servizio
          dello Stato,  abusando  dei  poteri  o  violando  i  doveri
          inerenti alle loro funzioni 
              5. ogni altro reato per il quale speciali  disposizioni
          di  legge   o   convenzioni   internazionali   stabiliscono
          l'applicabilita' della legge penale italiana.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34   del   decreto
          legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O: 
             «Art. 34 (Costituzione di vincoli). - 1.  I  vincoli  di
          ogni genere sugli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal
          presente Titolo  V,  ivi  compresi  quelli  previsti  dalla
          normativa  speciale  sui  titoli  di  debito  pubblico,  si
          costituiscono unicamente con le registrazioni  in  apposito
          conto tenuto dall'intermediario. 
             2. Possano essere accesi  specifici  conti  destinati  a
          consentire la costituzione di  vincoli  sull'insieme  degli
          strumenti  finanziari  in  essi  registrati;  in  tal  caso
          l'intermediario  e'  responsabile   dell'osservanza   delle
          istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
          ordine alla conservazione dell'integrita'  del  valore  del
          vincolo  ed  all'esercizio  dei   diritti   relativi   agli
          strumenti finanziari. 
             3. Le registrazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          comunicate all'emittente nei casi e  nei  termini  previsti
          dalla legge.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto
          legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164: 
             «3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e  gli
          strumenti  finanziari  non  siano  immessi  in  un  sistema
          italiano  in  regime  di   dematerializzazione   ai   sensi
          dell'art. 28 del decreto legislativo  24  giugno  1998,  n.
          213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche'  di
          costituzione e realizzazione delle garanzie e  degli  altri
          vincoli sugli stessi sono regolate dalle  disposizioni  del
          titolo  V  del  medesimo  decreto  legislativo,  in  quanto
          applicabili.». 
 
                                                           Allegato A 
 
             La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  21
          settembre 2007, n. L 247. 
             La direttiva 2007/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  17
          novembre 2007, n. L 300. 
             La direttiva  2008/43/CE  pubblicata  nella  G.U.U.E.  5
          aprile 2008, n. L 94. 
             La direttiva 2008/62/CE  pubblicata  nella  G.U.U.E.  21
          giugno 2008, n. L 162. 
              La direttiva 2008/97/CE pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          novembre 2008, n. L 318. 
 
                                                           Allegato B 
 
             La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          luglio 2005, n. L 195. 
             La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  14
          gennaio 2006, n. L 10. 
             La direttiva 2006/17/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  9
          febbraio 2006, n. L 38. 
             La direttiva 2006/38/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2006, n. L 157. 
             La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2006, n. L 157. 
             La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2006, n.L. 157. 
             La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  26
          luglio 2006, n. L 204. 
             La direttiva 2006/86/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  25
          ottobre 2006, n. L 294 
             La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
          dicembre 2006, n. L 347. 
             La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
          dicembre 2006, n. L 376. 
             La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          dicembre 2006, n. L 403. 
             La direttiva 2007/2/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  25
          aprile 2007, n. L 108. 
             La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  14
          giugno 2007, n. L 154. 
             La direttiva 2007/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          giugno 2007, n. L 165. 
             La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  14
          luglio 2007, n. L 184. 
             La direttiva 2007/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  12
          luglio 2007, n. L 182. 
             La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  21
          settembre 2007, n. L 247. 
             La direttiva 2007/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  21
          settembre 2007, n. L 247. 
             La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315. 
             La direttiva 2007/59/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315. 
             La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  6
          novembre 2007, n. L 288. 
             La direttiva 2007/64/CE e' pubblicato nella  G.U.U.E.  5
          dicembre 2007, n. L 319. 
             La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  18
          dicembre 2007, n. L 332. 
             La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  20
          dicembre 2007, n. L 335. 
             La direttiva 2008/5/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  31
          gennaio 2008, n. L 27. 
             La direttiva 2008/8/CE e' pubblicato nella  G.U.U.E.  20
          febbraio 2008, n. L 44. 
             La direttiva 2008/9/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  20
          febbraio 2008, n. L 44. 
             La direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  22
          maggio 2008, n. L 133. 
             La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  19
          aprile 2008, n. L 109. 
             La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  8
          luglio 2008, n. L 179. 
             La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  24
          maggio 2008, n. L 136. 
             La direttiva 2008/56/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  25
          giugno 2008, n. L 164. 
             La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  18
          luglio 2008, n. L 191. 
             La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          giugno 2008, n. L 166. 
             La direttiva 2008/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  21
          giugno 2008, n. L 162. 
             La direttiva2008/68/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  30
          settembre 2008, n. L 260. 
             La direttiva 2008/71/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  8
          agosto 2008, n. L 213. 
             La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  14
          agosto 2008, n. L 219. 
             La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  23
          settembre 2008, n. L 255. 
             La direttiva 2008/90/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  8
          ottobre 2008, n. L 267. 
             La direttiva 2008/98/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  22
          novembre 2008, n. L 312. 
             La direttiva 2008/100/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
          ottobre 2008, n. L 285 
             La direttiva 2008/117/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
          gennaio 2009, n. L 14. 
             La direttiva 2008/118/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          gennaio 2009, n. L 9.