Art. 51. 
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/960/GAI  relativa  alla   semplificazione   dello   scambio   di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
    dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) 
 
  1. Il Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione  dello
scambio di informazioni e intelligence tra le autorita'  degli  Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della  legge,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  generali  stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e  criteri  direttivi,
realizzando il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti: 
   a) prevedere che: 
    1) per "autorita' competente incaricata  dell'applicazione  della
legge" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera  a),
della decisione quadro; 
    2)  per  "indagine  penale"  debba  intendersi  quanto   definito
dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro; 
    3) per "operazione di intelligence  criminale"  debba  intendersi
quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro; 
    4) per "informazione e/o intelligence"  debba  intendersi  quanto
definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro; 
    5) per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno  2002,  relativa  al
mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla
legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a  quelli
enunciati nella suddetta disposizione, nonche', ove non inclusi tra i
precedenti, quelli connessi al furto di identita'  relativo  ai  dati
personali; 
   b)  prevedere  modalita'  procedurali  affinche'  le  informazioni
possano essere comunicate alle autorita' competenti  di  altri  Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o  di  operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo  4  della  decisione
quadro; 
   c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai  fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine  su  un  reato
quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le  informazioni  e  l'
intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e
che la richiesta  debba  precisare  i  motivi  di  fatto  nonche'  le
finalita' cui sono destinate l'informazione e l'intelligence  nonche'
il nesso tra le finalita' e la persona oggetto delle  informazioni  e
dell' intelligence; 
   d) prevedere i canali e  la  lingua  di  comunicazione  secondo  i
criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; 
   e) prevedere misure volte ad assicurare il  soddisfacimento  delle
esigenze  di  tutela  dei   dati   personali   e   della   segretezza
dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
   f) prevedere, fatti salvi i casi indicati  all'articolo  10  della
decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio  spontaneo  di
informazioni e di intelligence; 
   g) prevedere che, fatti salvi  i  casi  indicati  all'articolo  3,
paragrafo 3, della decisione quadro,  un'autorita'  competente  possa
rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel  caso
in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della  medesima
decisione quadro; 
   h)  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  4,  della
decisione quadro,  che  quando  le  informazioni  o  l'  intelligence
richieste da altro Stato membro siano  correlate  a  un  procedimento
penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita' nazionale
richiesta   sia   subordinata    all'autorizzazione    dell'autorita'
giudiziaria procedente; 
   i) prevedere che autorizzazione analoga a  quella  prevista  dalla
lettera h) sia  richiesta  nei  casi  in  cui  l'autorita'  nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di  informazioni
e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato  membro,
ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro,  quando  esse  siano
correlate a un procedimento penale. 
  2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.