Art. 51.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti:
a) prevedere che:
1) per "autorita' competente incaricata dell'applicazione della
legge" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a),
della decisione quadro;
2) per "indagine penale" debba intendersi quanto definito
dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per "operazione di intelligence criminale" debba intendersi
quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
4) per "informazione e/o intelligence" debba intendersi quanto
definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla
legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli
enunciati nella suddetta disposizione, nonche', ove non inclusi tra i
precedenti, quelli connessi al furto di identita' relativo ai dati
personali;
b) prevedere modalita' procedurali affinche' le informazioni
possano essere comunicate alle autorita' competenti di altri Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione
quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato
quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'
intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e
che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonche' le
finalita' cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche'
il nesso tra le finalita' e la persona oggetto delle informazioni e
dell' intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i
criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle
esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza
dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della
decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio spontaneo di
informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3,
paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorita' competente possa
rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso
in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima
decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della
decisione quadro, che quando le informazioni o l' intelligence
richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento
penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita' nazionale
richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla
lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorita' nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni
e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato membro,
ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano
correlate a un procedimento penale.
2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.