Art. 52.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della
liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione
europea)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale,
ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche' nel
rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima
e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali e'
consentito all'autorita' giudiziaria italiana, anche su richiesta
della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia
emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla,
unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla
decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta
in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne
l'autenticita', all'autorita' competente di un altro Stato membro
dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato,
alle seguenti condizioni:
1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento
sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello
Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata in una
lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere
certa la manifestazione di volonta', il proprio consenso al
trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non e' richiesto ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con
una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della
medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali,
alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente
il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali
prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di
riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza
penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato
conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorita'
competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle
medesime condizioni indicate alla lettera a), nonche' alle seguenti:
1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia
riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo
1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia
incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo
1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata
condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai
sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi
costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di
emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la
possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8
della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di
esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un
altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi
tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le
procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento
ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonche' di
acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di
incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto
alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione
quadro;
d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorita'
giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel
rispetto dei principi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a
norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della
decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della
sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro
novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla
lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorita'
giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona
condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari
provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i),
allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di
cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste
dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure
cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti
dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa
determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento
della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso
decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilita'
di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere
all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia
una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo
di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del
riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona
arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre
ventiquattro ore, a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che
questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida,
la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta';
l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e
alla presa in consegna della persona condannata a seguito del
riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla
lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale
esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in
base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di
consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della
decisione quadro;
n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni e
ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o
condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della
sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
o) introdurre una o piu' disposizioni relative all'applicazione
del principio di specialita', in base alle quali la persona
trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non puo' essere
perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale
per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla
lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il
trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste
dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
p) introdurre una o piu' disposizioni relative al transito sul
territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in
vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel
rispetto dei criteri di rapidita', sicurezza e tracciabilita' del
transito, con facolta' di trattenere in custodia la persona
condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo
e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
q) introdurre una o piu' disposizioni relative al tipo e alle
modalita' di trasmissione delle informazioni che devono essere
fornite dall'autorita' giudiziaria italiana nel procedimento di
trasferimento attivo e passivo.
2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di cui
al comma 1 in relazione ai rapporti con autorita' straniere sono
svolti da organi di autorita' amministrative egiudiziarie esistenti,
nei limiti delle risorse di cui le stesse gia' dispongono, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.