Art. 52. 
(Principi e criteri direttivi di attuazione  della  decisione  quadro
2008/909/GAI  del  Consiglio,  del   27   novembre   2008,   relativa
all'applicazione del  principio  del  reciproco  riconoscimento  alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative  della
liberta'  personale,  ai  fini  della  loro  esecuzione   nell'Unione
                              europea) 
 
  1. Il Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio,  del  27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del
principio del  reciproco  riconoscimento  alle  sentenze  penali  che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta'  personale,
ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)  e  g),  nonche'  nel
rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro  medesima
e sulla base dei seguenti principi e criteri  direttivi,  realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) introdurre una o piu'  disposizioni  in  base  alle  quali  e'
consentito all'autorita' giudiziaria  italiana,  anche  su  richiesta
della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che  abbia
emesso una sentenza penale di condanna definitiva,  di  trasmetterla,
unitamente  a  un  certificato  conforme  al  modello  allegato  alla
decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia  scritta
in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione  di  accertarne
l'autenticita', all'autorita' competente di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione  in  quello  Stato,
alle seguenti condizioni: 
      1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento
sociale della persona condannata; 
      2) che la persona condannata  si  trovi  sul  territorio  dello
Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione; 
      3) che la persona  condannata,  debitamente  informata  in  una
lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a  rendere
certa  la  manifestazione  di  volonta',  il  proprio   consenso   al
trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non e' richiesto ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro; 
      4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito in Italia con una pena  detentiva  della  durata  massima  non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria,  o  con
una misura di sicurezza  privativa  della  liberta'  personale  della
medesima durata; 
      5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali,
alla data di emissione della sentenza, la decisione  quadro  consente
il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro; 
    b)  introdurre  una  o  piu'  disposizioni  in  base  alle  quali
prevedere la possibilita' per  l'autorita'  giudiziaria  italiana  di
riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato,  una  sentenza
penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un  certificato
conforme al modello allegato alla  decisione  quadro,  dall'autorita'
competente  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  alle
medesime condizioni indicate alla lettera a), nonche' alle seguenti: 
      1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito in Italia con una pena  detentiva  della  durata  massima  non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria,  e  sia
riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo
1,   della   decisione   quadro,   indipendentemente   dalla   doppia
incriminazione; 
      2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo
1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e'  stata
condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai
sensi  della  legge  italiana,   indipendentemente   dagli   elementi
costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica; 
      3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di
emissione siano compatibili con la legislazione  italiana,  salva  la
possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo  8
della decisione quadro; 
    c)  prevedere  i  motivi  di  rifiuto  di  riconoscimento  e   di
esecuzione della sentenza di  condanna  definitiva  trasmessa  da  un
altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando  i  motivi
tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro  e  con  le
procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento
ed  esecuzione  parziali  alla   sentenza   trasmessa,   nonche'   di
acconsentire a una nuova trasmissione  della  sentenza,  in  caso  di
incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto
alla sentenza, ai sensi  degli  articoli  10  e  11  della  decisione
quadro; 
    d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento  all'autorita'
giudiziaria competente, ai termini e alle  forme  da  osservare,  nel
rispetto dei principi del giusto processo; 
    e) prevedere che, a meno che non esista un  motivo  di  rinvio  a
norma  dell'articolo  11  o  dell'articolo  23,  paragrafo  3,  della
decisione quadro, la decisione definitiva  sul  riconoscimento  della
sentenza e  sull'esecuzione  della  pena  sia  comunque  presa  entro
novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato; 
    f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di  cui  alla
lettera b),  su  richiesta  dello  Stato  di  emissione,  l'autorita'
giudiziaria italiana  possa  adottare  nei  confronti  della  persona
condannata che si trovi sul territorio dello Stato  misure  cautelari
provvisorie, anche a seguito dell'arresto di  cui  alla  lettera  i),
allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; 
    g) prevedere, in relazione alle misure cautelari  provvisorie  di
cui alla lettera f): 
      1) che esse possano essere adottate  alle  condizioni  previste
dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione  delle  misure
cautelari e che la loro durata non possa superare i  limiti  previsti
dalla medesima legislazione; 
      2) che il periodo di  detenzione  per  tale  motivo  non  possa
determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione; 
      3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento
della sentenza trasmessa dallo Stato di  emissione  e  in  ogni  caso
decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la  possibilita'
di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore; 
    h)  prevedere  che  la  polizia   giudiziaria   possa   procedere
all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi  sia
una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo
di assicurare la sua  permanenza  nel  territorio  e  in  attesa  del
riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; 
    i) prevedere, in caso di  arresto  provvisorio,  che  la  persona
arrestata  sia  messa  immediatamente,   e,   comunque,   non   oltre
ventiquattro ore,  a  disposizione  dell'autorita'  giudiziaria,  che
questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto  ore  dalla
ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata  convalida,
la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta'; 
    l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e
alla presa  in  consegna  della  persona  condannata  a  seguito  del
riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b); 
    m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
esecuzione della pena  a  seguito  del  riconoscimento  di  cui  alla
lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata  o  parziale
esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere  in
base alla legislazione  italiana,  nel  rispetto  degli  obblighi  di
consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e  21  della
decisione quadro; 
    n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni  e
ai presupposti per la  concessione  della  liberazione  anticipata  o
condizionale, dell'amnistia, della grazia  o  della  revisione  della
sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro; 
    o) introdurre una o piu' disposizioni  relative  all'applicazione
del  principio  di  specialita',  in  base  alle  quali  la   persona
trasferita in Italia per l'esecuzione  della  pena  non  puo'  essere
perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta'  personale
per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui  alla
lettera  b),  diverso  da  quello  per  cui   ha   avuto   luogo   il
trasferimento,  facendo  espressamente  salve  le  ipotesi   previste
dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro; 
    p) introdurre una o piu' disposizioni relative  al  transito  sul
territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro,  in
vista dell'esecuzione della  pena  in  un  altro  Stato  membro,  nel
rispetto dei criteri di rapidita',  sicurezza  e  tracciabilita'  del
transito,  con  facolta'  di  trattenere  in  custodia   la   persona
condannata per il tempo strettamente necessario al transito  medesimo
e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l); 
    q) introdurre una o piu' disposizioni relative  al  tipo  e  alle
modalita'  di  trasmissione  delle  informazioni  che  devono  essere
fornite  dall'autorita'  giudiziaria  italiana  nel  procedimento  di
trasferimento attivo e passivo. 
  2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di  cui
al comma 1 in relazione ai  rapporti  con  autorita'  straniere  sono
svolti da organi di autorita' amministrative egiudiziarie  esistenti,
nei limiti delle risorse di cui  le  stesse  gia'  dispongono,  senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.