Art. 11. 
 
                             Trasparenza 
 
 
  1. La trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale,  anche
attraverso lo strumento della pubblicazione  sui  siti  istituzionali
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti  ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per  il  perseguimento  delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo  scopo  di  favorire
forme  diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita'. Essa costituisce livello essenziale  delle
prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
  2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
   a) un adeguato livello di  trasparenza,  anche  sulla  base  delle
linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
   b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  4. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i  relativi  dati  sui  propri  siti
istituzionali. 
  5. Al fine di rendere  effettivi  i  principi  di  trasparenza,  le
pubbliche  amministrazioni  provvedono   a   dare   attuazione   agli
adempimenti  relativi  alla  posta  elettronica  certificata  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.
82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6,  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere  a)  e  b),  alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 2. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e  consultazione,
e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: 
   a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed  il
relativo stato di attuazione; 
   b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
   c) l'ammontare complessivo dei premi  collegati  alla  performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 
   d) l'analisi  dei  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
nell'utilizzo della  premialita'  sia  per  i  dirigenti  sia  per  i
dipendenti; 
   e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli  Organismi
indipendenti di valutazione e  del  Responsabile  delle  funzioni  di
misurazione della performance di cui all'articolo 14; 
   f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di   posizioni
organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo; 
   g) le retribuzioni dei dirigenti,  con  specifica  evidenza  sulle
componenti variabili della retribuzione  e  delle  componenti  legate
alla valutazione di risultato; 
   h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo; 
   i) gli  incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti  ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
  9. In caso  di  mancata  adozione  e  realizzazione  del  Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' o di mancato assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui  ai  commi  5  e  8  e'  fatto
divieto di erogazione della retribuzione di  risultato  ai  dirigenti
preposti agli uffici coinvolti. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il  riferimento all'art. 117 della Costituzione,
          vedasi in note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
             «5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali,  cui danno luogo i diversi centri di costo per
          il  raggiungimento  degli  scopi dell'amministrazione. Essi
          sono  aggregati  nelle  funzioni-obiettivo che esprimono le
          missioni    istituzionali   di   ciascuna   amministrazione
          interessata.  In base alla definizione dei servizi finali e
          strumentali   evidenziati   nelle   rilevazioni  analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia  e  di economicita' del risultato della gestione,
          anche  ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          aggiunto  dall'art.  3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
          n.  94.  Per  le altre amministrazioni pubbliche provvedono
          gli organi di direzione politica o di vertice.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del gia'
          citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «1.  Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
          posta  elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, per
          ogni  scambio  di  documenti  e informazioni con i soggetti
          interessati   che   ne   fanno   richiesta   e   che  hanno
          preventivamente  dichiarato  il  proprio indirizzo di posta
          elettronica certificata.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 8 dell'art. 16 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2:
             «8.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'art. 1,
          comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione    digitale,   di   cui   al   decreto
          legislativo  7  marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
          di   posta   certificata   o  analogo  indirizzo  di  posta
          elettronica  di  cui  al  comma  6  per ciascun registro di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica  nella pubblica amministrazione, che provvede
          alla   pubblicazione   di   tali   caselle   in  un  elenco
          consultabile   per   via  telematica.  Dall'attuazione  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri  a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili.».
             -  Si  riporta il testo del comma 6 dell'art. 16-bis del
          gia' citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
             «6.  Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5, ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n. 82 del 2005 o analogo
          indirizzo  di  posta  elettronica  basato su tecnologie che
          certifichino  data e ora dell'invio e della ricezione delle
          comunicazioni  e  l'integrita'  del contenuto delle stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali,  con  effetto  equivalente, ove necessario,
          alla   notificazione   per   mezzo   della  posta,  per  le
          comunicazioni  e  le  notificazioni aventi come destinatari
          dipendenti   della   stessa   o  di  altra  amministrazione
          pubblica.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 34 della
          legge  18  giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo civile):
             «1.  Al  codice dell'amministrazione digitale, di cui al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'art. 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
             «2-bis.  Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
          hanno  facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle
          di  posta elettronica certificata atte alla trasmissione di
          documentazione ufficiale»;
              b)  all'art.  54,  dopo  il comma 2-bis sono inseriti i
          seguenti:
             «2-ter.  Entro  il  30  giugno  2009, le amministrazioni
          pubbliche  che gia' dispongono di propri siti sono tenute a
          pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo
          di  posta  elettronica certificata a cui il cittadino possa
          rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta ai sensi del presente
          codice.  Le  amministrazioni  devono altresi' assicurare un
          servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le
          modalita'   di  lavorazione  delle  pratiche  e  i  servizi
          disponibili.
             2-quater.  Entro  il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
          pubbliche   che  gia'  dispongono  di  propri  siti  devono
          pubblicare  il  registro dei processi automatizzati rivolti
          al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
          strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
          dell'avanzamento delle pratiche.».