Art. 14. 
 
            (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici) 
 
    1. In relazione alle esigenze  di  controllo  e  di  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i  dati  di
cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a: 
    a) consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni  pubbliche
sulla base degli elementi acquisiti con  le  modalita'  di  cui  alla
presente legge e ai correlati decreti attuativi; 
    b) valutare la  coerenza  della  evoluzione  delle  grandezze  di
finanza pubblica nel  corso  della  gestione  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica indicati nella Decisione di cui  all'articolo  10  e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; 
    c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste  dalla
manovra di finanza pubblica e dei principali  provvedimenti  adottati
in corso d'anno; 
    d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di  finanza  pubblica,
verifiche sulla regolarita' della  gestione  amministrativo-contabile
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,
ancorche'  effettuate  su  richiesta  delle   amministrazioni,   sono
documenti accessibili nei limiti e con le  modalita'  previsti  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti  territoriali
i predetti servizi effettuano verifiche volte  a  rilevare  eventuali
scosta-menti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi'
alle verifiche richieste  dal  Ministro  competente  all'avvio  della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  I
referti delle verifiche di cui al terzo  periodo  sono  inviati  alla
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare  il  procedimento
denominato  "Piano  per   il   conseguimento   degli   obiettivi   di
convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; 
    e)  consentire  l'accesso  e  l'invio  in   formato   elettronico
elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica. 
    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita' tecnica  finanza
di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i
dati   di   base   relativi   alle   operazioni    di    partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.  L'acquisizione
dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro  il
mese successivo a quello di  riferimento,  una  relazione  sul  conto
consolidato  di  cassa  riferito  all'amministrazione  centrale,  con
indicazioni  settoriali  sugli  enti  degli  altri   comparti   delle
amministrazioni pubbliche  tenendo  conto  anche  delle  informazioni
desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti  pubblici
(SIOPE). 
    4. Entro il 31 maggio, il  30  settembre  e  il  30  novembre  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle  Camere  una
relazione  sul  conto  consolidato  di  cassa  delle  amministrazioni
pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo  trimestre,  al  primo
semestre e ai primi nove  mesi  dell'anno,  evidenziando  l'eventuale
aggiornamento delle stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori
prevista  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  b),  nonche'   sulla
consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il  30
settembre riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative
forme di copertura. Nella relazione sono anche  esposte  informazioni
sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del
bilancio  dello  Stato,  sulla  loro  struttura  per   esercizio   di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento,  in
base alla classificazione economica e funzionale. 
    5.  Il  Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,  l'andamento  delle
entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza  mensile
un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato  delle  entrate
delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica  e
dai principali provvedimenti tributari adottati in corso  d'anno.  Le
relazioni di cui al comma 4 presentano  in  allegato  un'analisi  dei
risultati  conseguiti  in  materia  di   entrata,   con   riferimento
all'andamento  di  tutte  le  imposte,  tasse  e  tributi,  anche  di
competenza di  regioni  ed  enti  locali,  con  indicazioni  relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
    6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di  cui
al comma  7,  trasmettono  quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su
tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri  non  possono
accettare  disposizioni  di  pagamento  prive   della   codificazione
uniforme. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  agli
organi costituzionali. 
    7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato i dati  concernenti  tutti  gli
incassi ed i pagamenti effettuati, codificati  con  criteri  uniformi
sul territorio nazionale. 
    8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita   la
Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione,
le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui  ai
commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con  propri  decreti,
ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
    9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le autorita' portuali, gli enti
parco nazionale e gli  altri  enti  pubblici  che  inviano  i  flussi
trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla  rilevazione
SIOPE continuano  a  trasmettere  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato i dati time-strali della gestione di  cassa  dei
loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,  aprile,  luglio  e
ottobre del trimestre di  riferimento  secondo  lo  schema  tipo  dei
prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze. 
    10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui  al
comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione  dei
dati trimestrali di cassa, secondo modalita'  e  tempi  definiti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    11. Le amministrazioni pubbliche che non  adempiono  regolarmente
agli obblighi di cui ai  commi  6,  7  e  9  non  possono  effettuare
prelevamenti dai conti aperti presso la  tesoreria  dello  Stato.  In
allegato  alle  relazioni  di  cui  al  comma  4  sono  indicate   le
amministrazioni inadempienti rispetto alle  disposizioni  di  cui  al
comma 6. 
 
              Note all'art. 14: 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
              «Art. 8.(Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  giunta  regionale  della  regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-regioni o alla Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              Per il riferimento all'art. 18  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42 si veda nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio
          1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): 
              «Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica -  Finanza  di
          progetto).  -  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del   CIPE,
          l'Unita'  tecnica  -  Finanza  di  progetto,   di   seguito
          denominata «Unita'». 
              2. L'Unita' ha il compito  di  promuovere,  all'interno
          delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche  di
          finanziamento di  infrastrutture  con  ricorso  a  capitali
          privati  anche  nell'ambito  dell'attivita'   di   verifica
          prevista all'art. 14, comma 11,  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109  e  successive  modificazioni,  e  di  fornire
          supporto alle commissioni costituite nell'ambito  del  CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 
              3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita' suscettibili di essere  soddisfatte  tramite  la
          realizzazione di lavori finanziati con capitali privati  in
          quanto suscettibili di gestione economica di  cui  all'art.
          14, comma 2,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e
          successive modificazioni. 
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano richiesta nello  svolgimento  delle  attivita'  di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,  e  nelle
          attivita' di indizione della gara  e  della  aggiudicazione
          delle offerte  da  essa  risultanti  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109  del
          1994 . 
              5. L'Unita' esercita la propria  attivita'  nel  quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici. 
              6. Nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge,  il  CIPE  stabilisce  con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'. 
              7. L'organico dell'Unita' e'  composto  di  15  unita',
          scelte in parte tra professionalita' delle  amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel settore, tra professionalita' esterne che  operano  nei
          settori  tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario   e
          giuridico. Le modalita' di selezione sono  determinate  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica. 
              8. I componenti dell'Unita' sono nominati  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, di concerto con i Ministri dei lavori  pubblici,
          dei trasporti e della navigazione e  dell'ambiente,  durano
          in carica quattro anni e possono essere confermati per  una
          sola volta. 
              9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica, sono determinati  il  trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento. 
              10. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
          articolo,  determinato  in  lire  2,5  miliardi   annue   a
          decorrere   dall'anno   1999,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              11. Il Comitato internazionale  per  la  programmazione
          economica presenta  al  Parlamento  una  relazione  annuale
          sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 44  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia  finanziaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: 
              «1-bis. Al fine di  consentire  la  stima  dell'impatto
          sull'indebitamento  netto  e  sul  debito  pubblico   delle
          operazioni  di  partenariato  pubblico-privato  avviate  da
          pubbliche  amministrazioni  e  ricadenti  nelle   tipologie
          indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le
          stazioni appaltanti sono  tenute  a  comunicare  all'Unita'
          tecnica finanza di progetto della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri le informazioni relative  a  tali  operazioni,
          secondo  modalita'  e  termini  indicati   in   un'apposita
          circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale  di
          statistica. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».