Art. 15.

                (Disposizioni speciali e transitorie
               per il monitoraggio dei conti pubblici)

    1.  Nelle  more  della  realizzazione  della  banca  dati  di cui
all'articolo  13,  per  le  finalita' di monitoraggio e controllo dei
conti  pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonche' gli altri enti
e  societa' per i quali e' comunque previsto l'invio dei bilanci alle
amministrazioni  vigilanti,  sono  tenuti  all'invio  telematico alla
Ragioneria  generale  dello  Stato  dei  dati  relativi ai bilanci di
previsione,  alle  relative variazioni e ai conti consuntivi, nonche'
di   tutte   le   informazioni   necessarie  alle  verifiche  di  cui
all'articolo  14  sulla  base  di  schemi  e  modalita'  indicati con
determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del
presente   comma   sono   esclusi   gli  enti  e  organismi  pubblici
territoriali e loro associazioni, nonche' gli enti ed organismi dagli
stessi vigilati.
    2.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione della determina del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  non trovano piu' applicazione le
modalita'  di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51.
 
							Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30
          dicembre 2005, n. 273 (Definizione e  proroga  di  termini,
          nonche' conseguenti disposizioni urgenti), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: 
              «Art. 32. (Controllo sulla gestione degli enti).  -  1.
          Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per  l'invio
          ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che  vi  sono
          tenuti e' prorogato di sessanta giorni per gli enti che,  a
          decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via
          telematica ai predetti Ministeri nonche', insieme ai  conti
          consuntivi,  ai  bilanci  di  previsione  e  alle  relative
          variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente  inoltrati  in
          via  telematica,  a  decorrere  dall'esercizio  2007.   Con
          provvedimento del Ragioniere generale dello Stato,  sentiti
          i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' applicative del  presente  articolo,
          incluse quelle occorrenti  per  la  fase  della  sua  prima
          attuazione.».