Art. 15. (Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici) 1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalita' di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonche' gli altri enti e societa' per i quali e' comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonche' di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalita' indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonche' gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano piu' applicazione le modalita' di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: «Art. 32. (Controllo sulla gestione degli enti). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti e' prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonche', insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.».